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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04172/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente provinciale che aveva impugnato la disciplina contenuta nell'art. 4 del contratto collettivo decentrato integrativo del 20 gennaio 2009 sulle progressioni economiche orizzontali. La Corte d'appello ha accolto la domanda subordinata della lavoratrice, riconoscendo un danno da perdita di chance per la penalizzazione subita in conseguenza del criterio di riparto del fondo per le progressioni, ritenendo che l'applicazione concreta del criterio avesse prodotto un effetto discriminatorio: l'accorpamento delle categorie A e B aveva consentito all'unico dipendente della categoria A di ottenere integralmente la progressione, mentre alla lavoratrice, appartenente alla posizione economica D2, non era stata assicurata alcuna possibilità effettiva di accesso. La Provincia ricorre per cassazione con tre motivi tutti diretti contro l'interpretazione della clausola collettiva decentrata: sostiene, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1362 c.c. per avere il giudice di merito valorizzato solo il dato letterale senza considerare l'intenzione delle parti; con il secondo, la violazione del principio di coerenza con l'ordinamento statale; con il terzo, la violazione dell'art. 1363 c.c. per non avere considerato il senso complessivo dell'atto. La resistente contesta il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che la doglianza proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione a una contrattazione collettiva di livello non nazionale non è ammissibile. Ha inoltre osservato che, al di là della formale evocazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., la ricorrente non denunciava una reale violazione dei criteri ermeneutici, ma proponeva soltanto una lettura alternativa della clausola contrattuale rispetto a quella accolta dal giudice di merito. La Corte ha anche evidenziato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla rilevata discriminazione in danno della lavoratrice, profilo ritenuto assorbente. La Provincia è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di contratto collettivo è richiamata come mezzo di ricorso, ma la Corte ribadisce che essa non è ammissibile per i contratti collettivi non nazionali.

  • art. 1362 c.c.

    È evocato dal ricorrente come criterio ermeneutico asseritamente violato; la Corte rileva che non viene prospettata una reale violazione del canone interpretativo, ma una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    È evocato dal ricorrente come criterio di interpretazione sistematica; la Corte osserva che la censura non specifica il punto e il modo della sua violazione e si risolve in una interpretazione alternativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è denunciabile solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali; la censura è inammissibile se investe un contratto collettivo di livello territoriale o decentrato.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente gli artt. 1362 e seguenti c.c.: il ricorrente deve indicare in modo specifico quale canone ermeneutico sarebbe stato violato e in che punto il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Non è consentito in sede di legittimità contrapporre semplicemente una diversa interpretazione della clausola contrattuale a quella adottata dal giudice di merito, quando quest'ultima sia una delle interpretazioni plausibili.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica della ragione decisiva posta a fondamento della decisione comporta l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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