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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04176/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pluralità di dipendenti ministeriali volta a ottenere la declaratoria di illegittimità delle clausole del contratto integrativo e dei decreti ministeriali del 4 aprile 2001 nella parte in cui escludevano l’accesso per saltum alle procedure di riqualificazione per le posizioni economiche B3 e C3. I lavoratori chiedevano, in via principale, di essere ammessi alla selezione e inseriti nelle graduatorie finali, con conseguente inquadramento nelle posizioni superiori dal 1° aprile 2007 in forza di un accordo decentrato del 1° dicembre 2008; in subordine, chiedevano l’ammissione tardiva al procedimento di riqualificazione e, comunque, il risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo legittima l’esclusione della progressione per saltum. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita carenza di motivazione rispetto ai motivi di appello; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inesistenti i motivi di appello; 3) violazione dell’art. 15 dell’allegato A al CCNL Ministeri 1998-2001 e degli artt. 11, 12 e 13 del contratto integrativo, oltre che dell’art. 97 Cost., per l’asserito contrasto tra contrattazione integrativa e contratto collettivo nazionale e per il conseguente divieto di accesso per saltum. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, e infondato il terzo motivo: ha osservato che, pur essendo in astratto ammissibile la progressione per saltum nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, nel caso concreto i lavoratori non avevano presentato domanda per le posizioni B3 o C3, avendo invece partecipato alla procedura per B2 o C2; secondo la Corte, la mancata domanda per la posizione superiore esclude il sorgere del diritto a partecipare alla selezione e a impugnare le clausole del bando che impedivano l’ammissione. La Corte ha inoltre richiamato il potere di correzione della motivazione, integrando le ragioni giuridiche della decisione di merito.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha respinto le censure processuali e ha confermato, con correzione della motivazione, la legittimità del diniego delle progressioni economiche per saltum, valorizzando soprattutto la mancata presentazione della domanda per le posizioni B3/C3, circostanza pacifica e già emersa nel contraddittorio di merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare una pretesa carenza di motivazione rispetto ai motivi di appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi reale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso travisamento dell’esistenza dei motivi di appello; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Richiamati per sostenere l’erronea valutazione dell’atto di appello; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 15 dell’allegato A al CCNL Ministeri 1998-2001

    Norma collettiva invocata dai ricorrenti per contestare il divieto di progressione per saltum; la Corte non ha ravvisato il dedotto contrasto con la contrattazione integrativa.

  • artt. 11, 12 e 13 del contratto integrativo

    Richiamati per sostenere la possibilità di accesso per saltum; la Corte ha escluso l’illegittimità della disciplina applicata al caso concreto.

  • art. 97 Cost.

    Invocato come parametro di legittimità della procedura selettiva; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che, nell’azione di esatto adempimento, l’interesse ad agire in relazione alla partecipazione a una selezione sussiste solo se il lavoratore allega di avere partecipato o di essere stato ingiustamente escluso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte lo interpreta in senso conforme ai principi di economia processuale, riconoscendo il potere di decidere la questione di diritto non esaminata dal merito se non richiede ulteriori accertamenti di fatto e vi sia stato contraddittorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la tecnica della motivazione per relationem rispetto ai precedenti conformi.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Utilizzato a fondamento dei principi di ragionevole durata del processo ed economia processuale che giustificano la decisione della questione di diritto in cassazione.

  • art. 97, comma 1, seconda parte, c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese in solido per comunanza di interessi tra i ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura in cassazione è inammissibile quando non investe la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a criticare un’affermazione che non costituisce il fondamento effettivo della decisione.
  • Nelle controversie relative a procedure selettive per progressioni economiche, il diritto a contestare l’esclusione e a pretendere la partecipazione presuppone, di regola, la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per la posizione rivendicata; in mancanza, non sorge il diritto soggettivo a partecipare né a impugnare le clausole ostative del bando.
  • Se la questione di diritto è già stata oggetto di contraddittorio nei gradi di merito e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può deciderla direttamente, anche correggendo o integrando la motivazione del giudice di merito per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Nell’azione diretta all’esatto adempimento di una procedura selettiva, l’interesse ad agire può essere ravvisato anche solo nell’allegazione della partecipazione o dell’ingiusta esclusione; tuttavia, quando la selezione presupponga una domanda per lo specifico livello richiesto, la mancata presentazione di tale domanda impedisce di far valere utilmente la pretesa alla relativa progressione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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