Cassazione Civile, Ordinanza n. 08393/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un bonifico di euro 157.200 disposto da un terzo debitore della società poi fallita e accreditato su un conto corrente intestato a quest'ultima presso l'istituto di credito. La curatela ha agito per ottenere la restituzione della somma, sostenendo che la banca, in forza del rapporto di conto corrente e del mandato all'incasso collegato, fosse tenuta a riversarla alla correntista e non potesse trattenerla né compensarla con propri crediti anteriori. La banca ha resistito affermando che il bonifico rappresentava il pagamento di un credito che la società le aveva ceduto prima della procedura concorsuale; ha quindi dedotto che la somma le spettasse e che, in ogni caso, il credito ceduto era stato compensato o comunque riequilibrato in base alla disciplina della cessione pro solvendo e della garanzia del cedente. Con il ricorso per cassazione ha censurato la sentenza d'appello per violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sul mandato, sull'indebito oggettivo, sull'onere della prova e sulla cessione del credito, sostenendo che il conto corrente non implicava di per sé un mandato all'incasso e che spettava alla curatela provare l'indebito; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1267 e 1262 c.c. in relazione alla cessione del credito e alla pretesa risoluzione del relativo contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione che presupponeva l'esame delle clausole del contratto di conto corrente e, inoltre, perché la sentenza impugnata aveva già accertato, con statuizione non censurata, che quel contratto non era opponibile alla massa per difetto di data certa anteriore alla procedura. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché colpiva solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione di merito, mentre l'altra, da sola sufficiente a sorreggere il decisum, non era stata attaccata. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla curatela e discusso dalla banca in tema di obbligo del mandatario di rendere conto e di restituire quanto ricevuto in esecuzione dell'incarico; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibile il motivo
richiamato dalla curatela come base dell'obbligo della banca nell'esecuzione delle operazioni bancarie; non è oggetto di autonoma decisione
richiamato per escludere che l'azione fosse qualificabile come inefficacia di un atto dispositivo del fallito
richiamato dalla banca e dalla curatela sul tema della ripetizione di indebito; la Corte non decide nel merito della qualificazione perché dichiara il motivo inammissibile
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte non affronta la questione nel merito
richiamato dalla banca per contestare l'uso presuntivo fatto dai giudici di merito
richiamato nel secondo motivo in relazione alla garanzia nella cessione pro solvendo e alla tesi della risoluzione del contratto di cessione
richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 1267 c.c. sulla disciplina della cessione del credito
usato dai giudici di merito per escludere la data certa della scrittura di cessione e del contratto di conto corrente ai fini dell'opponibilità alla massa
richiamato dalla decisione di merito sulla necessità della data certa anteriore per l'opponibilità degli atti ai creditori
richiamato dalla decisione di merito nel contesto degli effetti della domanda di concordato preventivo
richiamato per affermare l'inammissibilità del deposito in appello della scrittura di cessione non prodotta in primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione di diritto fondata su un diverso assetto contrattuale o probatorio, quando la sua trattazione presupponga accertamenti di fatto e documentali non compiuti nei gradi di merito.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché l'eventuale accoglimento di una doglianza non eliminerebbe comunque la base decisoria residua.
- In materia di opponibilità alla massa fallimentare, gli atti di cessione o i contratti invocati per sottrarre somme alla procedura devono risultare muniti di data certa anteriore alla procedura; in mancanza, il giudice può escluderne l'opponibilità ai creditori.
- La mera allegazione della causale di un bonifico o il riferimento all'anticipazione bancaria non sono, di per sé, prova sufficiente del perfezionamento e dell'opponibilità di una cessione di credito.
- L'azione di restituzione proposta dalla curatela va valutata in base alla concreta qualificazione giuridica del rapporto e della somma accreditata, ma la censura in cassazione deve investire specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione di merito.
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