Cassazione Civile, Sentenza n. 11813/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente, cessata definitivamente l’attività d’impresa, presentava l’8 aprile 2009 istanza per ottenere il rimborso della maggiore accisa versata, risultante dalla dichiarazione di consumo relativa al 2008. L’eccedenza comprendeva crediti maturati nel 2006 e nel 2007, riportati nelle dichiarazioni successive perché i versamenti in acconto, parametrati ai consumi precedenti, non erano stati assorbiti dai consumi progressivamente ridotti. L’Agenzia riconosceva il credito maturato nel 2008, ma negava il rimborso delle eccedenze riferite agli anni precedenti, ritenendo decorso il termine biennale di decadenza. La Commissione tributaria provinciale di Cuneo respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 360/31/14 depositata il 21 febbraio 2014, accoglieva l’impugnazione nei limiti del quantum originariamente richiesto. L’Agenzia proponeva tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno, sostenendo che la contribuente avesse impugnato una sola delle due autonome rationes della decisione di primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché l’istanza di rimborso avrebbe riguardato l’accisa versata in eccesso nel 2008 e non il credito sorto nel 2006; 3) violazione degli artt. 26, comma 13, e 14, comma 2, TUA, per avere la CTR fatto decorrere il termine biennale dalla dichiarazione di consumo del 2008 anziché dal pagamento o dalla dichiarazione del 2006.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR ha interpretato l’atto di appello come diretto a contestare entrambe le rationes della decisione di primo grado, escludendo quindi la formazione del giudicato interno. Il secondo motivo è inammissibile: la CTR aveva esaminato la questione, ritenendo che la richiesta riferita al saldo del 2008 comprendesse anche i crediti precedenti riportati a nuovo; inoltre, l’Agenzia non aveva riprodotto in modo puntuale e completo l’istanza di rimborso, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è infondato. Nel meccanismo delle accise disciplinato dall’art. 26 TUA, le eccedenze regolarmente riportate nelle dichiarazioni successive non sono rimborsabili durante la prosecuzione del rapporto e non incorrono in decadenza; il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla dichiarazione annuale definitiva, presentata alla chiusura del rapporto tributario. Poiché la società aveva cessato l’attività nel 2008 e aveva riportato le eccedenze maturate nel 2006 e nel 2007 sino alla dichiarazione di consumo di quell’anno, l’istanza era tempestiva. La deduzione secondo cui i crediti precedenti non sarebbero stati indicati nella dichiarazione del 2008 è stata introdotta per la prima volta in cassazione e, comunque, era carente di autosufficienza. Spese compensate per la peculiarità della questione e il recente consolidarsi della giurisprudenza; escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia, quale Amministrazione dello Stato operante con prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 26, comma 13, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
Anteriormente a tale data, la richiesta di rimborso non appare, invece, nè possibile, nè utilmente proponibile: il meccanismo di assolvimento dell’accisa prevede esplicitamente (art. 26, comma 13, TUA) che “Le somme eventualmente versate in eccedenza all’imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto”, con riferimento al solo meccanismo di “compensazione od accredito interno” e non anche al rimborso.
Durante il rapporto tributario, le eccedenze di accisa sono destinate alla detrazione dai successivi acconti; la disposizione non consente, in quella fase, di chiederne il rimborso.
art. 14, comma 2, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
E’ questa evenienza che identifica il momento di definitiva cristallizzazione dei rapporti di debito/credito e di attribuzione del carattere di indebito (oggettivo) al credito sorto per effetto dei maggiori pregressi pagamenti, sicchè è da questa che decorre il termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso.
Quando le eccedenze di accisa sono state regolarmente riportate nel corso degli anni, il termine biennale per il rimborso decorre dalla dichiarazione annuale definitiva presentata alla chiusura del rapporto, momento in cui il credito si cristallizza come indebito.
Nell’apprezzare le ragioni di impugnazione così articolate, dunque, il giudice d’appello non ha omesso di decidere sull’eccepito giudicato interno ma, semplicemente, ha escluso che esso si fosse verificato.
Non sussiste omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno quando il giudice d’appello, interpretando l’atto di gravame, esclude che la decisione di primo grado sia passata in giudicato sul punto contestato.
La doglianza, peraltro, è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avendo omesso l’Ufficio di riprodurre, in termini puntuali e completi, l’istanza di rimborso presentata dal contribuente (e che, asseritamente, non faceva alcun riferimento al credito già maturato per il 2006), essendosi limitata l’Agenzia a riprodurre una riga della prima pagina e poche parole di pagg. 2 e 3.
Il ricorso per cassazione che contesta il contenuto di un documento deve riprodurlo in modo puntuale e completo nei passaggi rilevanti; una riproduzione parziale e insufficiente rende la doglianza inammissibile.
Ne deriva che la CTR non ha omesso di esaminare il fatto decisivo.
Non ricorre omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza impugnata ha effettivamente valutato la circostanza dedotta, ancorché l’abbia interpretata in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto nei confronti dell’Agenzia delle dogane, in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il sistema della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel sistema delle accise in cui gli acconti sono parametrati ai consumi precedenti e le eccedenze sono detratte dai versamenti successivi, il credito riportato regolarmente nelle dichiarazioni annuali non è autonomamente rimborsabile finché il rapporto tributario resta aperto e non incorre, in tale fase, nella decadenza prevista per l’istanza di rimborso.
- Alla chiusura del rapporto tributario, il credito residuo derivante dalle eccedenze dei versamenti si cristallizza come indebito oggettivo; il termine biennale per chiederne il rimborso decorre dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo.
- La richiesta di rimborso e la mera indicazione dell’eccedenza nella dichiarazione annuale non coincidono: quest’ultima, nel meccanismo ordinario delle accise, è funzionale al riporto e alla detrazione dai successivi acconti e non vale di per sé come istanza di rimborso.
- Il ricorso per cassazione che deduce l’omesso esame del contenuto di un’istanza o di altro documento deve riprodurne in modo puntuale e completo le parti rilevanti; la riproduzione incompleta determina l’inammissibilità della censura.
- Non sussiste omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno se il giudice d’appello ha interpretato i motivi di gravame come diretti contro tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado e ha conseguentemente escluso la formazione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11882/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11867/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11868/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11845/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11844/2020 del 18/06/2020
- Sentenza civile · 18 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11847/2020 del 18/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →