Cassazione Civile, Ordinanza n. 31661/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, nella qualità di socio e amministratore di una società in nome collettivo operante nel settore della somministrazione, ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro l'accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato redditi e plusvalenze connessi alla cessione della propria azienda (bar). La tesi difensiva sosteneva che i valori posti a base della pretesa fossero meri adeguamenti agli studi di settore e che la società fosse in perdita. In cassazione è stato proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo nullità della sentenza per motivazione carente o apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per non aver la CTR spiegato quali elementi probatori avessero dimostrato il fondamento della pretesa erariale e per quali ragioni il contribuente non avesse assolto all'onere della prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che la sentenza d'appello si limitava ad affermare, in modo assertivo, che l'Ufficio aveva provato la legittimità dell'accertamento ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e il fondamento della pretesa, mentre il contribuente non aveva fornito prova documentale idonea, senza però indicare la natura, il contenuto o la tipologia delle prove considerate. Tale carenza rendeva impossibile il controllo sul ragionamento decisorio e integrava una motivazione apparente, quindi una nullità della sentenza. La Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente può essere dedotta come vizio processuale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la loro omissione o apparente formulazione determina nullità.
La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Le disposizioni del codice di procedura civile richiamate si applicano al processo tributario per rinvio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o mera apparenza della motivazione comporta nullità della sentenza.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dalla CTR come base del procedimento di accertamento fiscale, la cui legittimità era stata affermata in modo assertivo.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito afferma conclusioni sulla prova o sull'onere probatorio senza indicare gli elementi di fatto valorizzati e il percorso logico seguito, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
- Nel processo tributario, anche quando il giudice ritenga assolto dall'Ufficio l'onere di provare la pretesa e non assolto quello del contribuente di fornire prova contraria, deve specificare quali prove siano state esaminate e perché siano state ritenute decisive.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, se si risolve in formule generiche o assertive non idonee a rivelare la ratio decidendi.
- L'accertamento della sussistenza o insussistenza della prova non può essere affidato a enunciazioni apodittiche: il giudice deve dare conto della natura e della tipologia degli elementi probatori valutati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31622/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31633/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31634/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31649/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31650/2022 del 26/10/2022
- ordinanza_civile · 26 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31651/2022 del 26/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →