Cassazione Penale, Ordinanza n. 05576/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la guida senza patente, concedendo solo in parziale riforma la sospensione condizionale della pena. Il ricorso articolava due censure: la prima denunciava inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 507 c.p.p., sostenendo che il primo giudice avrebbe illegittimamente disposto d'ufficio l'audizione di testimoni non indicati nella lista del pubblico ministero, senza che dagli atti emergessero elementi sufficienti per individuare i soggetti da escutere e i contenuti della prova, e senza una valida base per valutare l'assoluta necessità dell'integrazione istruttoria; la seconda censurava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo che il precedente valorizzato dalla Corte di merito non fosse penalmente rilevante e che la motivazione sul comportamento processuale fosse distorta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha affermato che il potere del giudice di disporre l'integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche in assenza di una previa richiesta o acquisizione probatoria, quando sia necessario per la completezza del quadro probatorio e per la decisione, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la richiesta del pubblico ministero ritenuta assolutamente necessaria. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché la fattispecie implica un profilo di abitualità/recidiva nel biennio incompatibile con la non abitualità richiesta dalla causa di non punibilità. Ha infine ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sull'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice può disporre d'ufficio l'integrazione probatoria anche con prove non richieste o non acconsentite dalle parti, quando ciò sia necessario per la completezza del compendio probatorio e per la decisione; il potere può operare anche in supplenza dell'inerzia delle parti.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la fattispecie postula una condotta abituale o reiterata, incompatibile con il requisito della non abitualità.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato con l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
È richiamato come parametro per la valutazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti, senza specifiche censure accolte.
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
Fattispecie di guida senza patente, punita in caso di recidiva nel biennio; la Corte la considera incompatibile con la particolare tenuità del fatto per la sua struttura di reato che presuppone abitualità/reiterazione.
artt. 102, 103, 104, 105, 108 c.p.
Richiamati per definire, in via generale, la nozione di abitualità come parametro ostativo alla particolare tenuità del fatto.
Richiamato come riferimento alla commissione di più reati della stessa indole ai fini della nozione di abitualità.
Massime di principio
- Il potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche quando la prova non sia stata richiesta dalle parti, purché l'integrazione sia assolutamente necessaria per decidere e per colmare lacune o contraddizioni del quadro probatorio.
- L'integrazione probatoria disposta dal giudice non è illegittima per il solo fatto che riguardi testimoni non inseriti nella lista originaria del pubblico ministero, se la scelta è sorretta dall'esigenza di completezza dell'accertamento.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alle fattispecie che, per struttura o disciplina, implicano abitualità o recidiva nel biennio, perché manca il requisito della non abitualità della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi di segno positivo favorevoli all'imputato; non basta, di regola, la mera incensuratezza.
- In sede di legittimità, la motivazione della sentenza di merito è immune da censura quando dia conto in modo non apparente delle ragioni per cui ritiene necessaria l'integrazione probatoria e per cui esclude i benefici richiesti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →