Cassazione Civile, Ordinanza n. 23500/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla decisione del tribunale che aveva riconosciuto a un pensionato il diritto alla restituzione di somme trattenute dalla Cassa sui ratei di pensione relativi agli anni 2009-2013, a titolo di contributo di solidarietà. La Cassa aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo superato il termine breve di impugnazione. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sul deposito telematico e del termine di impugnazione, sostenendo che l'atto di appello era stato inviato telematicamente l'ultimo giorno utile e che la data rilevante era quella della ricevuta di avvenuta consegna, non quella della successiva registrazione di cancelleria; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e delle norme sull'appello, per non avere la Corte d'appello verificato nel fascicolo d'ufficio l'effettiva data di deposito; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato proprio nella data effettiva di deposito del ricorso in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che, nel deposito telematico, il perfezionamento del deposito coincide con la generazione della seconda PEC, ossia la ricevuta di avvenuta consegna, e che la tempestività va valutata sulla base di tale momento, se intervenuto entro il termine finale, senza attribuire rilievo decisivo al successivo adempimento di cancelleria. Poiché nel caso concreto l'appello risultava inviato e depositato telematicamente entro il termine di legge, la declaratoria di inammissibilità per tardività è stata fondata su un presupposto errato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per l'esame nel merito del gravame e per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato utilizzato come base del primo motivo per denunciare la violazione delle norme sul deposito telematico e sul termine breve di impugnazione.
È stato utilizzato per il secondo e terzo motivo, rispettivamente per la denuncia di violazione delle norme processuali sul dovere di esame del fascicolo e per l'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per contestare l'omesso esame della questione relativa alla data effettiva di deposito dell'appello.
Richiamato insieme agli altri artt. processuali per censurare la mancata verifica degli atti e dei documenti di causa.
Richiamato per contestare la valutazione degli atti di causa da parte del giudice d'appello.
La Corte ne ha ricordato l'applicabilità in tema di computo e tempestività dei termini processuali.
La Corte ha richiamato la disposizione che regola il deposito telematico degli atti processuali, individuando il momento perfezionativo nel rilascio della ricevuta di avvenuta consegna.
art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012
È stata valorizzata come norma che completa la disciplina del deposito telematico e impedisce che ritardi della cancelleria ricadano sulla parte che ha tempestivamente inviato l'atto.
art. 13, comma 3, D.M. n. 44/2011
È stata menzionata come disciplina regolamentare superata, nella parte in cui attribuiva rilievo al rilascio della ricevuta dopo le ore 14.
art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.L. n. 90/2014
Richiamato come intervento modificativo dell'art. 16-bis, comma 7, nel quadro della disciplina del deposito telematico.
art. 380-bis1, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il termine riservato dal Collegio al deposito dell'ordinanza.
Richiamato in relazione al termine breve per impugnare, rispetto al quale è stata contestata la tardività dell'appello.
art. 1, comma 19, n. 2, L. n. 228/2012
Richiamato quale fonte dell'introduzione dell'art. 16-bis, comma 7, nella disciplina del processo telematico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali, il deposito si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, e non nel successivo momento di lavorazione o iscrizione da parte della cancelleria.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta con modalità telematiche, rileva la data di ricezione della seconda PEC, purché generata entro la fine del giorno di scadenza del termine, senza che ritardi incolpevoli della cancelleria possano pregiudicare la parte.
- Se il giudice dichiara tardiva un'impugnazione senza verificare la data effettiva del deposito telematico risultante dal fascicolo informatico, la decisione è censurabile per violazione delle norme processuali e per omesso esame di un fatto decisivo.
- La disciplina del processo telematico va interpretata in modo da evitare che il deposito tempestivo effettuato dalla parte sia vanificato da ritardi interni dell'ufficio giudiziario.
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