Cassazione Civile, Ordinanza n. 23524/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'assunzione a tempo determinato di una lavoratrice da parte di una compagnia aerea, effettuata ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 368/2001 in data 16/02/2012. La lavoratrice ha chiesto di accertare la nullità del termine apposto al contratto, sostenendo in particolare che fosse stato superato il limite del 15% dell'organico aziendale previsto dalla norma per le assunzioni a termine nel settore del trasporto aereo. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva respinto la domanda ritenendo che il limite dovesse essere verificato con riferimento al numero dei contratti a termine stipulati nell'anno di riferimento e non ai rapporti a termine in corso; aveva inoltre valorizzato il dato, non contestato, di 9872 lavoratori a tempo indeterminato al 1 gennaio 2012 e la conseguente soglia del 15% pari a 1480, ritenendo che, al momento dell'assunzione e nel prosieguo del rapporto, tale soglia non fosse stata superata. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 368/2001, degli artt. 115 e 416 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. e 2733 c.c., per avere la Corte d'appello interpretato erroneamente le difese della società e tratto da esse una presunta non contestazione del dato numerico; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 368/2001 e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte computato i contratti a termine stipulati e non quelli esistenti, ai fini del limite del 15%; 3) violazione dell'art. 92 c.c., per la condanna alle spese di tutti i gradi senza compensazione, ritenuta ingiustificata alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'eventuale imprecisione della Corte d'appello nel riferirsi al "settore specifico" era un lapsus calami privo di rilievo decisivo, poiché era chiaro che il dato di 9872 unità riguardava l'organico aziendale complessivo rilevante ai fini dell'art. 2 d.lgs. 368/2001. Ha comunque ribadito che la percentuale del 15% va rapportata all'intero complesso aziendale adibito ai servizi indicati dalla norma e che i dati da comparare devono essere omogenei, confrontando l'organico a tempo indeterminato al 1 gennaio con i contratti a termine stipulati. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che la verifica del limite legale va compiuta con riferimento alle assunzioni a termine effettuate e non ai rapporti a termine in essere o al personale in forza mese per mese, perché tale criterio sarebbe non previsto dalla legge e suscettibile di alterare il calcolo. Ha infine rigettato il terzo motivo, ritenendo corretta la condanna alle spese: non sussisteva una situazione di oggettiva e marcata incertezza in fatto o in diritto tale da giustificare la compensazione, poiché la questione di diritto era già risolta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e le questioni di fatto non erano controverse. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e, ove spettante, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati
La percentuale del 15% va riferita all'organico aziendale complessivo adibito ai servizi di terra, volo, assistenza a bordo e merci; il confronto va effettuato tra i lavoratori a tempo indeterminato in organico al 1 gennaio e i contratti a termine stipulati ai sensi della norma, non con i rapporti a termine in essere.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'interpretazione delle allegazioni e della mancata contestazione; la Corte non ha ravvisato errori decisivi sul punto.
Invocato nel primo motivo in relazione alla contestazione dei fatti dedotti in causa.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle difese e delle allegazioni della controparte.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valore confessorio delle affermazioni contenute nella memoria difensiva.
Richiamato nel secondo motivo per contestare il criterio di riparto dell'onere probatorio relativo al limite massimo dei contratti a termine.
Richiamato per contestare la condanna alle spese e invocare la compensazione in presenza di asserita incertezza di fatto e di diritto.
art. 12 disp. gen.
Utilizzato dalla Corte per confermare un'interpretazione letterale e sistematica della norma, coerente con i dati da comparare.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, in caso di rigetto del ricorso.
Corte cost. n. 77/2018
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la compensazione delle spese in presenza di incertezza oggettiva e marcata; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti applicativi.
Cass. n. 21673/2019
Richiamata come precedente di annullamento con rinvio nel giudizio a quo.
Cass. n. 21678/2019
Richiamata come precedente conforme sull'interpretazione dell'art. 2 d.lgs. 368/2001 e sul criterio di calcolo della percentuale del 15%.
Cass. n. 22215/2019
Richiamata per affermare che la percentuale del 15% va riferita all'intero complesso aziendale.
Cass. nn. 2221/2020 e 22215/2020
Richiamate per ribadire che il confronto va fatto sull'intero complesso dei servizi indicati dalla norma e sui contratti a termine stipulati.
Cass. 15.1.2018 n. 753
Richiamata per il principio di omogeneità dei dati da comparare.
Cass. S.U. 20 settembre 2019 n. 23535
Richiamata in tema di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti a termine stipulati da imprese di trasporto aereo ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 368/2001, il limite percentuale del 15% va calcolato sull'organico aziendale complessivamente adibito ai servizi indicati dalla norma, non su singole articolazioni meno ampie se non previste espressamente.
- Ai fini della clausola di contingentamento, i dati da porre a confronto devono essere omogenei: da un lato il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico al 1 gennaio dell'anno di riferimento, dall'altro il numero dei contratti a termine stipulati in base alla norma nello stesso arco temporale rilevante.
- La verifica della soglia legale deve essere condotta con riferimento alle assunzioni a termine effettuate; non è corretto sostituire al dato delle assunzioni stipulate quello dei rapporti a termine in forza o esistenti mese per mese, perché tale criterio non è previsto dalla legge e può falsare il controllo del limite.
- Una eventuale imprecisione terminologica del giudice di merito non conduce alla cassazione quando, dal complesso della motivazione, risulti chiaro il significato effettivamente attribuito al dato numerico e questo non abbia inciso sulla decisione.
- La compensazione delle spese di lite richiede una situazione di oggettiva e marcata incertezza in fatto o in diritto; se la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata e i fatti non sono controversi, la condanna alle spese segue la soccombenza.
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