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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23547/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione del rapporto di agenzia, avvenuta per recesso del preponente dopo meno di un anno dall'inizio del rapporto. Il giudice di merito aveva riconosciuto all'agente l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., ritenendo sussistenti i presupposti dell'an e liquidando il quantum in via equitativa nella misura di euro 12.000. La società preponente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1751, commi 1 e 3, c.c. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel determinare il tetto massimo dell'indennità prendendo a base gli anticipi provvigionali fissi corrisposti mensilmente, anziché le sole provvigioni effettivamente maturate dall'agente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla quantificazione dell'indennità ex art. 1751 c.c., affermando che il terzo comma della norma non stabilisce un criterio aritmetico rigido, ma un limite massimo entro il quale il giudice deve procedere a una valutazione equitativa. Ha inoltre ritenuto legittimo considerare, nel calcolo della media delle "retribuzioni riscosse", anche il minimo provvigionale garantito contrattualmente e, più in generale, somme diverse dalle sole provvigioni in senso stretto, purché percepite in base al rapporto e rilevanti ai fini sinallagmatici. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia spetta quando ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 ed è soggetta, quanto al quantum, a una valutazione equitativa del giudice entro il limite massimo di un'annualità calcolata sulla media delle retribuzioni riscosse; la norma non impone un calcolo analitico fondato sulle sole provvigioni effettivamente maturate.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale della nozione di "retribuzioni riscosse"; la Corte ne esclude un'applicazione che conduca a limitare il parametro alle sole provvigioni maturate.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Richiamato per dare atto della riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 17 direttiva 86/653/CEE

    Utilizzata come base interpretativa dell'art. 1751 c.c.; la Corte ribadisce che il sistema europeo consente metodi di calcolo anche sintetici, valorizzando l'equità e il limite massimo di un'annualità media di provvigioni/retribuzioni.

  • art. 19 direttiva 86/653/CEE

    Richiamato insieme all'art. 17 della direttiva quale quadro normativo europeo di riferimento per l'indennità dell'agente alla cessazione del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. non è determinata da un criterio matematico rigido: il giudice deve verificarne l'equità alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, fermo il limite massimo di legge.
  • La locuzione "retribuzioni riscosse" del terzo comma dell'art. 1751 c.c. non si riduce alle sole provvigioni in senso stretto, ma può comprendere anche altre somme percepite in base al rapporto, come il minimo provvigionale garantito, se funzionali al sinallagma contrattuale.
  • In caso di rapporto di agenzia cessato dopo un periodo breve, nella quantificazione dell'indennità può assumere rilievo anche quanto effettivamente percepito dall'agente nel periodo iniziale, specie quando il contratto prevedeva un minimo garantito e l'agente ha operato su una nuova area di mercato.
  • Il giudice di merito può ricondurre ad equità l'indennità valorizzando elementi concreti quali la novità della zona, l'attività di penetrazione del mercato e l'impegno richiesto per acquisire clientela, senza che sia necessario limitarsi a un calcolo sulle sole provvigioni maturate.

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