Cassazione Civile, Ordinanza n. 23502/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore agricolo ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che, pur confermando l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo e l'annullamento della richiesta dell'INPS di restituzione dell'indennità di disoccupazione, aveva compensato integralmente le spese di lite. Il ricorso contesta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 22 del decreto n. 7 del 1970, sostenendo che la motivazione sulla compensazione era generica e non riferita in modo specifico alla posizione del ricorrente: la Corte territoriale aveva giustificato la compensazione richiamando in modo astratto la diffusione del lavoro fittizio in agricoltura, l'asserita correttezza dei controlli INPS sulle denunce aziendali e il fatto che il diritto del lavoratore fosse emerso solo all'esito di un'approfondita istruttoria. Il ricorrente deduce che tali ragioni non integravano gravi ed eccezionali ragioni e non potevano fondare la compensazione in assenza di soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese è consentita solo per gravi ed eccezionali ragioni e che non possono essere valorizzati motivi astratti e generali, estranei alle concrete risultanze di causa, come la diffusione di frodi in materia di lavoro agricolo o la necessità per l'INPS di effettuare controlli e disconoscimenti in tale settore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la disciplina della compensazione non può derogare senza adeguata base normativa e motivazionale.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese, in mancanza di soccombenza reciproca, è consentita solo per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere concrete e riferite alla specifica controversia.
art. 45, comma 11, L. 69/2009
È richiamato come norma che ha novellato l'art. 92, comma 2, c.p.c., irrigidendo i presupposti della compensazione delle spese.
art. 22 decreto n. 7 del 1970
La parte ricorrente lo invoca tra le norme violate, ma nel testo non emerge una specifica ricostruzione della sua portata applicativa.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali, quando non vi sia soccombenza reciproca, richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate e ancorate ai fatti della singola controversia.
- Non sono idonee a fondare la compensazione ragioni generali o statistiche relative a fenomeni di frode diffusi in un settore economico, se non risultano correlate alle concrete risultanze del processo.
- Il comportamento illecito eventualmente tenuto dal datore di lavoro verso l'ente previdenziale in rapporti diversi non può riflettersi in danno del lavoratore nella regolazione delle spese della sua specifica causa.
- Una motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile quando si fonda su argomenti astratti o estranei alla realtà processuale e non spiega perché il caso concreto presenti caratteri eccezionali.
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