Cassazione Civile, Ordinanza n. 23512/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di lavoro in cui un dipendente aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base, tra l'altro, di copia di prospetti dell'orologio marcatempo compilati dal medesimo lavoratore. La società datrice aveva appellato la decisione; la corte territoriale, ritenendo che quella documentazione fosse stata formata dal dipendente e disconosciuta dalla datrice, ha riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda del lavoratore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha dedotto, rispettivamente, la violazione delle norme sulle notificazioni dell'atto di appello e la nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che l'appello gli era stato notificato via PEC a un avvocato che non era il difensore costituito in primo grado né il domiciliatario, sicché la notificazione sarebbe inesistente e l'appello improcedibile; con il terzo motivo ha censurato la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto non provato il lavoro straordinario sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la notificazione dell'atto di appello fosse stata effettuata a un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 330 c.p.c., ma qualificando il vizio come nullità e non come inesistenza. Ha affermato che, nelle notifiche telematiche, l'esistenza delle ricevute di accettazione e consegna impedisce di parlare di inesistenza, trattandosi invece di vizio sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ove la parte intimata non si costituisca. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda conformandosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione alle notificazioni dell'atto di appello.
art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.
Norma evocata per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento conseguente alla dedotta inesatta notificazione dell'appello.
art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Norma evocata per censurare la motivazione della sentenza d'appello in tema di prova del lavoro straordinario.
art. 435 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione e del deposito dell'appello nel rito del lavoro.
art. 330 c.p.c.
La notificazione dell'atto di appello deve essere effettuata presso il procuratore costituito della controparte; se notificata ad altro soggetto, la notificazione è nulla, non inesistente, quando l'atto sia comunque riconoscibile come notificazione.
art. 170 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla notificazione presso il difensore costituito.
art. 24 Cost.
Evocato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per effetto della notificazione asseritamente invalida.
art. 384 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale possibile base per l'enunciazione del principio di diritto in caso di cassazione.
art. 11 L. n. 53/1994
Per le notifiche telematiche, rileva per qualificare la validità della fase di trasmissione e il regime della nullità quando la notifica sia eseguita a mezzo PEC.
art. 3 bis, comma 3, L. n. 53/1994
Le ricevute di accettazione e consegna della PEC sono valorizzate per ritenere perfezionata la fase di consegna e quindi escludere l'inesistenza della notificazione.
art. 291, comma primo, c.p.c.
La nullità della notificazione dell'appello è sanabile mediante rinnovazione disposta dal giudice o spontaneamente eseguita, impedendo la decadenza dall'impugnazione se la rinnovazione è valida.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita a mezzo PEC a un difensore diverso dal procuratore costituito della parte destinataria non è inesistente, ma nulla, quando l'atto sia comunque riconoscibile come notificazione e risultino le ricevute di accettazione e consegna.
- Ai fini della distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, occorre verificare la presenza degli elementi costitutivi essenziali dell'atto: attività di trasmissione compiuta da soggetto abilitato e raggiungimento di un esito positivo della consegna; solo la mancanza assoluta di tali elementi conduce all'inesistenza.
- La notificazione nulla dell'atto di appello è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se la parte intimata non si costituisce; il giudice dell'impugnazione deve rilevarne la nullità e disporre gli effetti conseguenti, senza dichiarare improcedibile l'appello per inesistenza della notifica.
- Nel rito delle impugnazioni, il requisito soggettivo del destinatario della notifica è centrale, ma la sua violazione incide normalmente sulla validità e non sull'esistenza della notificazione.
- In presenza di un error in procedendo denunciato in cassazione, la Corte può accedere direttamente agli atti per verificare la sussistenza e la qualificazione del vizio processuale.
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