Cassazione Civile, Ordinanza n. 23549/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi datore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento di somme rivendicate come crediti da lavoro domestico, asseritamente svolto da due donne alle dipendenze di un sacerdote deceduto per un lungo arco temporale, dal 1962 al 1996. Nel giudizio di merito era stata prodotta una copia fotostatica di una dichiarazione di responsabilità/autodenuncia datata 24 maggio 1994, attribuita al de cuius, la cui rilevanza probatoria era stata contestata dalla controparte. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto che la copia fosse conforme all'originale, ma ha comunque escluso l'utilizzabilità del documento perché mancava una formale richiesta di verificazione della sottoscrizione; inoltre ha ritenuto, sulla base della prova testimoniale residua, che la presenza delle originarie attrici presso l'abitazione del sacerdote potesse essere spiegata da un legame con la comunità religiosa e non da un rapporto di lavoro subordinato. I ricorrenti hanno censurato: 1) la ritenuta validità e tempestività del disconoscimento della sottoscrizione; 2) l'esclusione di un'istanza implicita di verificazione e la mancata attivazione del relativo procedimento; 3) la mancata verificazione officiosa ex art. 217 c.p.c.; 4) la valutazione delle prove testimoniali e la conseguente esclusione del rapporto di lavoro; 5) un asserito travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, osservando che nel caso concreto il disconoscimento era riconducibile alla disciplina dell'art. 2719 c.c. per la copia fotostatica e, successivamente, anche all'art. 215 c.p.c. quanto alla sottoscrizione; ha escluso la violazione delle preclusioni e ha valorizzato il fatto che, nel peculiare assetto processuale, la parte che aveva contestato la copia non aveva chiesto verificazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo e il terzo motivo, affermando che l'istanza di verificazione può essere implicita ma la relativa verifica appartiene al giudice di merito, il quale nel caso ha accertato che la verificazione non era stata chiesta; in mancanza di istanza, il documento è rimasto inutilizzabile. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge e di travisamento, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, attività preclusa in cassazione; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo completo sulla inidoneità delle deposizioni a dimostrare un rapporto subordinato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata è atto processuale e, nel contesto esaminato, non risulta violato il regime delle contestazioni sulla sottoscrizione.
art. 215 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata, se non seguito da verificazione, preclude l'utilizzabilità del documento; la valutazione di ciò che integri un disconoscimento spetta al giudice di merito.
art. 217 c.p.c.
La verificazione officiosa o di completamento non è dovuta quando il giudice accerti che la parte non ha proposto istanza di verificazione.
art. 2697 c.c.
La norma sull'onere della prova è violata solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale non ha gli effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e consente al giudice di accertare la conformità anche con presunzioni o altri mezzi di prova.
art. 2733 c.c.
È richiamato nel novero delle norme asseritamente violate, senza che ne sia affermata una specifica regola decisoria autonoma nella motivazione accolta.
art. 2735 c.c.
È richiamato nel novero delle norme asseritamente violate, senza che ne sia affermata una specifica regola decisoria autonoma nella motivazione accolta.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o omissione è stata esclusa perché la Corte di merito ha effettivamente esaminato le questioni devolute.
art. 115 c.p.c.
Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del travisamento della prova, salvo specifiche anomalie.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, se sorretta da motivazione coerente e logica.
art. 345 c.p.c.
È richiamato tra le norme denunciate, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva nella decisione impugnata.
art. 424 c.p.c.
È richiamato tra le norme denunciate, senza assumere rilievo decisivo nell'esito della decisione.
art. 101 c.p.c.
È richiamato tra le norme denunciate, senza rilievo decisivo nell'esito.
art. 2094 c.c.
È richiamato per contestare l'esclusione del rapporto subordinato, ma la Corte di cassazione lo considera nell'ambito della rivalutazione del merito.
Massime di principio
- La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: il giudice può comunque accertare la conformità con ogni mezzo di prova, anche presuntivo.
- Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata e la valutazione della sua effettiva portata sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi denunciabile.
- L'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta può essere anche implicita, ma la sua sussistenza va desunta dal comportamento processuale complessivo e la relativa valutazione spetta al giudice di merito.
- In mancanza di istanza di verificazione, il documento disconosciuto resta privo di efficacia probatoria e non può essere utilizzato dal giudice per formare il proprio convincimento, neppure in via logica o attraverso elementi estrinseci.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice riparta erroneamente l'onere della prova; non ricorre invece quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove testimoniali o documentali, sotto la veste di violazione di legge o travisamento della prova, sono inammissibili in cassazione se in realtà sollecitano una nuova valutazione del merito.
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