Cassazione Penale, Sentenza n. 9504/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di lesioni personali (g.u. 10 giorni) e aveva ridotto l'importo della provvisionale. I motivi di cassazione sono: (1) preliminare di nullità della sentenza di primo grado per mancata notificazione del verbale dopo la modifica, in udienza, della data di commissione del fatto; (2) vizio del convincimento e violazione del principio «oltre il ragionevole dubbio», per avere la condanna poggiato essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa senza adeguato vaglio critico e senza considerare le dichiarazioni difensive; (3) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli (comportamento corretto, incensuratezza, contributo processuale); (4) eccessività della pena rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi generici e reiterativi, non conformi ai requisiti di specificità richiesti per la cassazione, e ha confermato che la modificazione della data non ha inciso sul diritto di difesa (non costituendo modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p.). Ha ritenuto legittima la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la condanna se la loro credibilità e attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate; ha sottolineato la c.d. "doppia conforme" (decisione di primo grado e appello convergenti) che limita il sindacato in Cassazione. Quanto alla pena, ha considerato congrua la motivazione dei giudici di merito e legittima la scelta valutativa degli elementi di cui all'art. 133 c.p. Inoltre, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e al rimborso delle spese della parte civile (la cui liquidazione sarà fatta dalla Corte d'appello con decreto ai sensi del D.P.R. 115/2002, artt. 82-83).
Norme richiamate
Richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi dei ricorrenti generici e non pertinenti alla motivazione impugnata, determinando l'inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1 lett. c)
Norma richiamata per spiegare che la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e la motivazione impugnata conduce all'inammissibilità.
Applicata per affermare che la variazione della data del reato non costituisce modifica dell'imputazione rilevante se non incide sul diritto di difesa; qui la modifica era già coerente con la querela e nota alle difese.
art. 192 comma terzo cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire che l'obbligo di riscontri per la testimonianza non si estende alle dichiarazioni della persona offesa: esse possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate quanto a credibilità e attendibilità.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità sull'illogicità della motivazione alle sole carenze 'ictu oculi' o manifeste; la Corte ha ritenuto assente tale illogicità.
Richiamata in tema di criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito possano selezionare gli elementi ritenuti prevalenti nella bilanciatura ai fini del riconoscimento delle attenuanti e della pena concreta.
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione verso la cassa delle ammende.
Richiamato con il D.P.R. per regolare la condanna generica al pagamento delle spese di rappresentanza/difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 artt. 82 e 83 e art. 110
Stabilisce le modalità di liquidazione delle spese a favore dell'Erario e le procedure di decreto di pagamento; la Corte rinvia alla Corte d'appello la liquidazione con decreto ex artt. 82-83.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede motivi di ricorso specifici e direttamente collegati alla motivazione impugnata: argomentazioni generiche o ricostruzioni alternative del fatto sono spesso inammissibili.
- Una modifica formale della data del reato in udienza non costituisce automaticamente nullità: occorre dimostrare che la modifica ha inciso concretamente sul diritto di difesa.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e con adeguata motivazione da parte del giudice, reggere da sole una condanna; il ricorrente deve puntare a dimostrare incongruenze, contraddizioni o mancanza di attendibilità specifiche.
- La presenza di una "doppia conforme" (stesso esito e motivazione coerente in primo grado e in appello) restringe fortemente l'ambito di sindacato in Cassazione, salvo il caso di manifesto travisamento delle prove o omissioni di temi probatori decisivi.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena richiedono confronto diretto con la motivazione del giudice di merito; se la pena è sotto la media edittale, la motivazione può essere più sintetica e la censura difficilmente accolta.
- Ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti procedurali possono comportare condanne per spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende).
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