Sentenza del 18/02/2019 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Contributo unificato - Ricorso cumulativo - Base imponibile - Valore della lite con riferimento ad ogni atto impugnato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sanzione irrogata per il mancato pagamento del contributo unificato tributario. L'importo era stato calcolato dall'Amministrazione sul valore complessivo della controversia riguardante la società E. Srl, anziché sulla sola quota riferibile alla posizione personale del ricorrente, pari a euro 6.195,00. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, ai fini del contributo unificato, il valore della lite doveva essere determinato considerando esclusivamente le somme riferibili alla posizione del ricorrente, senza imputargli quelle dovute dalla società o da altri soggetti. Il principio vale anche in caso di ricorso cumulativo: il contributo deve essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato e non sulla somma complessiva dei valori. L'Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia)
Nel processo tributario, il contributo unificato va pagato con riferimento a ogni singolo atto impugnato sia in primo grado, sia in appello.
Il contributo unificato deve essere determinato in relazione a ciascun atto impugnato, anche quando più atti sono contestati con un unico ricorso cumulativo.
Art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992
Il valore della lite rilevante per il contributo unificato deve essere individuato con riferimento alla posizione e alle pretese effettivamente riferibili al singolo contribuente o appellante.
Art. 16 del D.P.R. n. 115/2002
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla determinazione e al pagamento del contributo unificato; il calcolo non può essere effettuato su importi estranei alla posizione del soggetto obbligato.
Ha chiarito la modalità di quantificazione del contributo unificato nei ricorsi cumulativi, confermando il criterio del calcolo distinto per ciascun atto impugnato.
Direttiva MEF n. 2/DGT del 2012
Nel caso di ricorso cumulativo, il calcolo del contributo unificato va fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
Anche se più atti sono impugnati con un unico ricorso, occorre applicare separatamente lo scaglione di valore relativo a ciascun atto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contributo unificato va calcolato separatamente per ogni atto impugnato, anche quando il contribuente presenta un ricorso cumulativo.
- Non è corretto sommare automaticamente i valori di più atti per applicare un unico scaglione contributivo; bisogna determinare il contributo relativo a ciascun atto e poi sommare gli importi risultanti.
- Il valore della lite deve riferirsi alla posizione concreta del soggetto che propone il ricorso, senza includere importi dovuti da società, coobbligati o altri contribuenti quando non sussiste una responsabilità solidale.
- Le eventuali sanzioni per omesso o ritardato pagamento del contributo unificato devono essere calcolate sulla base dell'importo effettivamente dovuto, non su una base imponibile erroneamente determinata.
- In presenza di un avviso di pagamento o di una sanzione basata su un valore complessivo estraneo alla propria posizione, il contribuente può contestare l'atto chiedendo il ricalcolo del contributo e delle sanzioni.
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