Sentenza del 18/02/2019 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Presupposti di applicazione della tassa - Istituzione del servizio - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento TARSU/TIA relativo all'annualità 2009, sostenendo che il servizio comunale di raccolta dei rifiuti fosse insufficiente e che, per tale ragione, essa avesse provveduto autonomamente allo smaltimento tramite una ditta specializzata. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ridotto la tassa al 40%. Il Comune ha appellato la decisione deducendo la violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 e del regolamento comunale, l'assenza di segnalazioni o richieste di potenziamento del servizio da parte della società, l'adeguatezza della capacità dei cassonetti e la mancata presentazione della denuncia prevista dalla legge.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello del Comune e ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo dovuta per intero la TARSU/TIA. La tassa è dovuta quando il servizio è istituito e potenzialmente utilizzabile, anche se il contribuente non lo utilizza o lo utilizza solo parzialmente. La riduzione non può essere riconosciuta per la sola deduzione di inefficienze, soprattutto quando il contribuente non abbia previamente segnalato le proprie esigenze, diffidato il Comune, richiesto il potenziamento del servizio o ottenuto l'autorizzazione a smaltire i rifiuti con modalità alternative. Nel caso concreto, i quantitativi smaltiti autonomamente erano compatibili con la capacità dei cassonetti comunali e lo smaltimento esterno era avvenuto senza autorizzazione. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa grava su chiunque occupi o conduca locali situati nelle zone in cui il servizio è istituito.
La TARSU è dovuta per il solo fatto dell'occupazione o conduzione dei locali, purché il servizio comunale sia istituito e sussista la possibilità di utilizzarlo; non è necessario che il contribuente usufruisca effettivamente del servizio.
Art. 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La riduzione della tassa può essere riconosciuta in presenza di una concreta e documentata carenza del servizio, secondo i presupposti previsti dalla legge e dalla disciplina regolamentare, non per la mera scelta del contribuente di utilizzare modalità alternative.
Art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La denuncia costituisce lo strumento con cui il contribuente comunica le superfici imponibili e le eventuali esigenze rilevanti ai fini della corretta applicazione della tassa; la sua omissione può impedire o indebolire la richiesta di riduzione.
Artt. 40 e 41 del Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Le disposizioni regolamentari disciplinano le modalità del servizio e le condizioni per eventuali riduzioni della tassa, che devono essere applicate in presenza dei relativi presupposti e non automaticamente per il solo smaltimento esterno dei rifiuti.
Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 18022 del 24 luglio 2013
La tassa è dovuta indipendentemente dall'utilizzo concreto del servizio, purché questo sia istituito e potenzialmente fruibile; la piena regolarità del servizio in ogni esercizio non costituisce condizione generale per l'imposizione.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 21508 del 7 novembre 2005
La debenza della tassa non viene meno per il mancato utilizzo del servizio quando il servizio comunale sia istituito e disponibile.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 19653 del 22 dicembre 2003
L'obbligo tributario è collegato alla potenziale fruibilità del servizio e non alla sua utilizzazione effettiva da parte del contribuente.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9920 del 23 giugno 2003
La tassa sui rifiuti può essere richiesta anche quando il contribuente non dimostri di avere utilizzato concretamente il servizio pubblico.
Massime di principio
- Per la TARSU, la tassa è normalmente dovuta se il servizio di raccolta è istituito nella zona e potenzialmente accessibile, anche quando il contribuente scelga di non utilizzarlo.
- Il semplice affidamento dei rifiuti a una ditta privata non esonera dal pagamento e non comporta automaticamente una riduzione della tassa.
- Per ottenere una riduzione occorre dimostrare una concreta, grave e documentata inefficienza del servizio e, normalmente, avere previamente segnalato il problema al Comune e richiesto gli interventi necessari.
- Lo smaltimento autonomo può rilevare ai fini dell'esenzione o della riduzione solo se effettuato secondo le modalità previste dalla legge e con la necessaria autorizzazione dell'ente impositore.
- È importante presentare correttamente la denuncia tributaria, indicando superfici, attività svolta, quantità e particolari esigenze di raccolta, perché l'omissione può compromettere la possibilità di ottenere agevolazioni o riduzioni.
- La valutazione dell'inefficienza deve essere concreta: nel caso esaminato la capacità complessiva dei cassonetti risultava superiore ai quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti esternamente, elemento che ha escluso la riduzione.
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