Sentenza del 18/02/2019 n. 170 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - Processo telematico - L'appello notificato telematicamente è valido anche in presenza di processo introdotto con ricorso cartaceo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di IVA per 516.446,00 euro, ottenendo un diniego parziale relativo a 210.996,00 euro. L'Ufficio riteneva inattendibile e insufficiente la documentazione prodotta, rilevando difformità tra i registri IVA presentati in momenti diversi, l'assenza della dichiarazione sostitutiva di conformità prevista dal DPR n. 445/2000, l'intervenuta presenza di un rappresentante fiscale in Italia e l'errata indicazione degli acquisti nella dichiarazione IVA. La società sosteneva invece che si trattasse di meri errori materiali e di difficoltà documentali derivanti dal passaggio dal rappresentante fiscale all'identificazione diretta. In appello ha inoltre eccepito l'inammissibilità o nullità dell'impugnazione, tra l'altro perché notificata telematicamente nonostante il ricorso di primo grado fosse stato introdotto in forma cartacea.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. In appello, tuttavia, la Commissione ha accolto integralmente l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo specifici i motivi d'appello e valida la notifica telematica dell'appello, anche se il giudizio di primo grado era stato introdotto in forma cartacea. Secondo il giudice, l'art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013 impone la prosecuzione con la modalità telematica quando questa sia stata scelta, ma non prevede la nullità degli atti compiuti con modalità diverse; inoltre, l'atto aveva raggiunto il proprio scopo perché la società aveva potuto difendersi pienamente. Nel merito, la documentazione della contribuente è stata ritenuta contraddittoria, non adeguatamente autenticata e non sufficiente a provare il diritto al rimborso. È stato quindi confermato il diniego parziale del rimborso e la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese di entrambi i gradi, liquidate in 12.000,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2013
La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero processo.
La disposizione stabilisce la continuità della modalità telematica, ma non prevede espressamente la nullità degli atti compiuti con una modalità diversa. Pertanto, la notifica telematica dell'appello è stata ritenuta ammissibile anche in presenza di un ricorso introduttivo cartaceo.
Art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti del processo tributario; l'eccezione della società è stata respinta.
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
L'appello deve contenere motivi specifici, ma il giudice ha ritenuto sufficiente l'indicazione della richiesta di rivalutazione del merito e della documentazione, anche mediante richiamo alle contestazioni già svolte in primo grado.
Art. 2697 del Codice civile
Nelle controversie relative a richieste di rimborso, il contribuente, quale attore sostanziale, deve provare il fatto costitutivo del diritto al rimborso mediante documentazione idonea e coerente.
D.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva di conformità o autenticità è stata considerata rilevante per attestare l'attendibilità e la veridicità della documentazione prodotta; l'assenza di tale formalità ha indebolito la prova offerta dalla società.
Principio di nominatività delle nullità processuali
Un vizio procedurale produce nullità solo quando la legge prevede tale conseguenza. La violazione della continuità della modalità telematica, in assenza di una specifica previsione di nullità, non determina automaticamente l'invalidità dell'atto.
Principio del raggiungimento dello scopo
Anche qualora sussistesse un vizio formale della notificazione, esso non determina la nullità quando l'atto ha consentito al destinatario di conoscerlo e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la scelta della modalità telematica deve tendenzialmente essere mantenuta, ma la sua inosservanza non comporta automaticamente la nullità dell'atto se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- Una notifica contestata per irregolarità formali può comunque essere considerata valida quando il destinatario abbia ricevuto l'atto e abbia potuto difendersi concretamente.
- Chi chiede un rimborso fiscale deve fornire una prova documentale completa, coerente e verificabile del proprio diritto; gli errori dichiarativi possono essere superati solo se adeguatamente dimostrati.
- Documenti successivi che modificano in modo ampio o sostanziale la documentazione originaria, soprattutto se non autenticati o accompagnati dalle dichiarazioni richieste, possono essere ritenuti inattendibili.
- Il richiamo alle difese svolte in primo grado non rende necessariamente l'appello inammissibile, purché l'atto consenta di individuare con sufficiente chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata.
- Nelle domande di rimborso il contribuente assume, sul piano sostanziale, la posizione di attore e sopporta l'onere di provare i presupposti del credito; in mancanza di prova idonea, il diniego dell'Amministrazione può essere confermato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2019Sentenza del 18/02/2019 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 18 feb 2019Sentenza del 18/02/2019 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 18 feb 2019Sentenza del 18/02/2019 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 feb 2019Sentenza del 18/02/2019 n. 188 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 feb 2019Sentenza del 18/02/2019 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 feb 2019Sentenza del 18/02/2019 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →