Sentenza del 18/02/2019 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per il 2006, ritenendo infedelmente registrata una fattura emessa nei confronti di una società sportiva. La fattura ammontava a 10.000 euro oltre IVA, ma dalla contabilità della società risultava pagata soltanto in parte. L’Ufficio considerava inesistente la prestazione per la quota non documentata e recuperava a tassazione 5.833,33 euro oltre IVA. Il contribuente contestava sia vizi formali dell’accertamento sia la ricostruzione sostanziale, sostenendo di avere ricevuto l’intero pagamento tramite bonifici bancari e una parte in contanti. La Commissione di primo grado aveva ritenuto provato il pagamento bancario, ma non quello in contanti. L’Agenzia impugnava la decisione sostenendo che mancava la documentazione bancaria; il contribuente proponeva appello incidentale sui motivi respinti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia, ritenendo sufficiente la prova del pagamento effettuato tramite strumento bancario, risultante dal libro giornale bollato e mai contestato durante la verifica fiscale. Non è stata ritenuta ammissibile una contestazione tardiva della veridicità delle registrazioni contabili, anche perché l’Ufficio non aveva richiesto al contribuente, durante la verifica, la produzione degli strumenti di pagamento. L’appello incidentale del contribuente è stato dichiarato improcedibile perché, dopo l’interruzione del processo per la morte del difensore, egli non si era nuovamente costituito né aveva manifestato la volontà di mantenere gli effetti dell’impugnazione incidentale. È stata quindi confermata integralmente la sentenza di primo grado, con compensazione delle spese di appello.
Norme richiamate
Art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente
La Commissione di primo grado aveva respinto le contestazioni formali relative al rispetto delle garanzie del contribuente durante la verifica fiscale e al diritto di difesa.
Art. 303 cod. proc. civ.
Dopo l’interruzione del processo, la parte interessata deve riassumere il giudizio nei confronti delle altre parti; la mancata costituzione della parte destinataria della riassunzione produce conseguenze processuali assimilabili alla contumacia.
Art. 125 disposizioni di attuazione del cod. proc. civ.
La norma è stata richiamata insieme all’art. 303 c.p.c. per affermare l’obbligo di una specifica costituzione nel giudizio riassunto e la necessità di manifestare la volontà di conservare gli effetti delle precedenti difese o impugnazioni.
Art. 292 cod. proc. civ.
Le disposizioni sulle notificazioni al contumace si applicano anche alla parte che, pur essendosi costituita prima dell’interruzione, non si costituisce nuovamente dopo la riassunzione.
Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 19613 del 26 settembre 2011
Il precedente stabilisce che l’appello incidentale non può essere esaminato quando, dopo l’interruzione e la riassunzione, la parte non si costituisce specificamente e non manifesta la volontà di mantenerne gli effetti.
Massime di principio
- Le registrazioni contabili possono costituire prova del pagamento, soprattutto quando sono contenute in libri contabili regolarmente tenuti, bollati e non contestati durante la verifica.
- Un pagamento effettuato tramite strumenti bancari è normalmente più facilmente dimostrabile e verificabile rispetto a un pagamento in contanti; tuttavia, è opportuno conservare sempre bonifici, estratti conto e altra documentazione bancaria.
- L’Amministrazione finanziaria che intende contestare la veridicità di una registrazione contabile dovrebbe farlo tempestivamente durante la verifica e acquisire gli elementi probatori necessari, non limitandosi a una contestazione tardiva in giudizio.
- In caso di interruzione del processo, la parte deve costituirsi nuovamente dopo la riassunzione e dichiarare, anche implicitamente mediante una difesa specifica, di voler mantenere le precedenti domande e impugnazioni.
- La mancata riassunzione o la mancata costituzione dopo la riassunzione può rendere improcedibile un appello incidentale già proposto, anche se la parte era stata regolarmente costituita prima dell’interruzione.
- La conferma parziale dell’accertamento può comportare soccombenza reciproca e conseguente compensazione delle spese di giudizio.
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