Cassazione Civile, Ordinanza n. 17902/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’esclusione di un socio accomandante da una società in accomandita semplice costituita nel 1968, il cui atto costitutivo conteneva una clausola compromissoria che devolveva le controversie a un arbitro "amichevole compositore" nominato dal presidente della Camera di Commercio. Dopo l’esclusione deliberata nel 2006, il socio aveva inizialmente chiesto l’annullamento della delibera e, in subordine, la liquidazione della quota; poi aveva rinunciato alla domanda di annullamento e aveva insistito solo per la liquidazione. L’arbitro, con lodo del 2008, aveva quantificato la quota e condannato la società al pagamento, ottenendo poi la dichiarazione di esecutorietà del lodo. La società aveva reagito con reclamo avverso il decreto di esecutorietà e con impugnazione del lodo davanti alla Corte d’appello, sostenendo che l’arbitrato dovesse qualificarsi come irrituale e che il lodo fosse nullo o inesistente perché emesso nelle forme del lodo rituale; successivamente era insorta anche una lite sul decreto ingiuntivo ottenuto dal socio. La Corte d’appello aveva qualificato la clausola come arbitrato irrituale ma aveva ritenuto ammissibile l’impugnazione ex art. 829 c.p.c. e aveva dichiarato nullo il lodo. In cassazione il socio ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe pronunciato oltre la domanda perché la controparte non avrebbe censurato il lodo per la sua forma rituale, ma solo per violazione della clausola compromissoria; (2) violazione dell’art. 829 c.p.c., deducendo che la natura rituale o irrituale dell’arbitrato dipende dal contenuto del lodo e non dalla forma, e che il lodo in realtà esprimeva una decisione irrituale; (3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 829 c.p.c., sostenendo che sulla natura irrituale e sulla validità del lodo si fosse già formato il giudicato per effetto del provvedimento della Corte d’appello sul reclamo ex art. 825 c.p.c. e della successiva sentenza del Tribunale di Teramo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile/infondato per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva riportato compiutamente il contenuto dell’atto di impugnazione sul quale fondava la censura di extrapetizione; ha inoltre rilevato che lo stralcio trascritto nel ricorso confermava l’interpretazione data dalla Corte d’appello. Sul secondo motivo ha ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri: se è stato emesso un lodo rituale, l’impugnazione va proposta ex artt. 827 ss. c.p.c. anche se si assume che l’arbitrato pattuito fosse irrituale; ha aggiunto che la qualifica di "amichevole compositore" non rende di per sé il lodo irrituale né trasforma l’arbitrato rituale in un giudizio di equità. Sul terzo motivo ha escluso che l’ordinanza della Corte d’appello resa sul reclamo avverso il decreto di esecutorietà avesse attitudine al giudicato e ha ritenuto non autosufficiente il richiamo alla sentenza del Tribunale di Teramo, poiché il ricorso non ne riportava adeguatamente il contenuto. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese nei confronti della società controricorrente e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; tuttavia la censura di ultrapetizione in cassazione richiede la puntuale indicazione e trascrizione del fatto processuale rilevante.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; la censura priva di adeguata specificità non è scrutinabile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati, senza formalismi eccessivi ma con sufficienza a consentire il controllo della censura.
La regola della decisione secondo diritto, salvo autorizzazione a decidere secondo equità, riguarda l’arbitrato rituale e non si applica all’arbitrato irrituale.
Se gli arbitri hanno emesso un lodo rituale, l’impugnazione va proposta con i rimedi propri del lodo rituale, anche se si deduce che il mandato arbitrale fosse irrituale.
Il lodo rituale va impugnato con il mezzo previsto per l’impugnazione per nullità davanti alla corte d’appello.
L’impugnazione per nullità è il rimedio pertinente contro il lodo rituale; la sua esperibilità dipende dalla natura concreta del provvedimento reso dagli arbitri.
Il provvedimento della corte d’appello sul reclamo avverso il decreto di esecutorietà del lodo non ha attitudine al giudicato.
Il giudicato presuppone un provvedimento decisorio e definitivo; il reclamo sulla esecutorietà del lodo non produce tale effetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione del lodo arbitrale, rileva la natura dell’atto concretamente emesso dagli arbitri, non la sola qualificazione astratta della clausola compromissoria predisposta dalle parti.
- La semplice denominazione dell’arbitro come "amichevole compositore" e la previsione di una decisione senza formalità non bastano, da sole, a qualificare in modo decisivo il lodo come irrituale o a escludere la disciplina del lodo rituale quando l’atto concreto sia stato redatto in forma rituale.
- La deduzione di ultrapetizione in cassazione, quando integra un error in procedendo, richiede una rigorosa autosufficienza del ricorso, con puntuale trascrizione o indicazione del contenuto dell’atto processuale asseritamente male interpretato.
- Il provvedimento della corte d’appello reso sul reclamo avverso il decreto di esecutorietà del lodo non ha efficacia di giudicato, sicché non può precludere la successiva impugnazione di merito del lodo.
- Il richiamo a un precedente giudicato esterno è scrutinabile in cassazione solo se il ricorso ne riporta con precisione il contenuto e ne dimostra la decisività.
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