Cassazione Civile, Ordinanza n. 23613/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un ex direttore generale per il pagamento di somme asseritamente maturate per ferie e permessi non goduti e per spettanze di fine rapporto. La società debitrice ha proposto opposizione e in appello ha ottenuto la revoca dei decreti. La Corte territoriale ha ritenuto non provata l’impossibilità per il lavoratore di fruire di ferie e permessi, valorizzando la sua posizione apicale e la scarsa presenza in azienda. Quanto al credito residuo, la Corte d'appello ha ritenuto compensabili somme opposte dalla società a titolo di danni per ammanchi di cassa nella gestione dei servizi cimiteriali, reputando il ricorrente corresponsabile, insieme al diretto autore degli ammanchi, per culpa in vigilando e quindi in responsabilità solidale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione dell’art. 132 c.p.c. perché la compensazione sarebbe stata affermata in modo illogico e contraddittorio, senza che vi fossero i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito, trattandosi di responsabilità solo sussidiaria; (2) violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte presunto l’incapienza del responsabile principale senza prova; (3) violazione dell’art. 1243 c.c. in tema di compensazione legale. La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente le censure e le ha respinte, ritenendo che il giudice di merito avesse accertato, con valutazione insindacabile, una responsabilità solidale del ricorrente per culpa in vigilando e che, in presenza di solidarietà ex art. 2055 c.c., non fosse configurabile un beneficium excussionis in mancanza di specifica pattuizione e trattandosi di obbligazione solidale non sussidiaria. Ha quindi confermato la revoca dei decreti ingiuntivi e condannato il ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva revocato i decreti ingiuntivi favorevoli al ricorrente. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla compensazione, perché il giudice di merito aveva accertato una responsabilità solidale del ricorrente, autonoma rispetto a quella del diretto autore degli ammanchi, e ha escluso la possibilità di invocare un beneficium excussionis in assenza di specifica previsione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente costituito, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La censura sulla motivazione/struttura della decisione è stata ritenuta infondata alla luce dell'accertamento di merito sulla responsabilità solidale e sulla compensazione.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
I motivi sono stati ricondotti a vizi processuali e di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che mirassero in realtà a una rivalutazione del merito.
La doglianza sulla presunzione dell'incapienza del responsabile principale è stata respinta perché non incideva sulla ratio della decisione, fondata sull'accertata solidarietà.
La Corte non ha ravvisato violazione delle regole di valutazione della prova, poiché il giudice di merito ha desunto i fatti dalle testimonianze assunte.
La compensazione è stata ritenuta ammissibile in presenza di un controcredito accertato in capo al ricorrente, quale coobbligato solidale.
Per la responsabilità solidale dei danneggianti è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche con condotte autonome e diversi titoli di responsabilità; l'unicità del fatto dannoso va intesa con riferimento al danneggiato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La compensazione tra crediti può essere riconosciuta quando il controcredito del soggetto che la oppone sia accertato dal giudice di merito come attuale e azionabile; in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. presuppone soltanto che il medesimo danno sia imputabile a più soggetti, anche se con condotte diverse e con differenti titoli di responsabilità; non è necessario che le condotte siano identiche o che i titoli giuridici coincidano.
- In presenza di obbligazione solidale non sussidiaria, il debitore non può invocare un beneficium excussionis salvo espressa pattuizione o previsione di legge.
- Le doglianze che contestano l'apprezzamento delle prove testimoniali e la ricostruzione dei fatti sono inammissibili o comunque infondate quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, tendano in realtà a sollecitare un diverso giudizio di merito.
- Quando il controcredito deriva da responsabilità solidale per fatto dannoso, esso può legittimare la compensazione con il credito vantato dal danneggiante/coobbligato, secondo la disciplina dell'art. 1243 c.c.
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