Cassazione Penale, Ordinanza n. 33082/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal GIP del Tribunale, con cui gli era stata applicata una pena in relazione a reati in materia di stupefacenti. Il ricorso, proposto tramite difensore, deduceva l'omessa motivazione sul bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, lamentando in sostanza la mancata esplicitazione dell'equivalenza tra tali elementi nel trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativi e non anche per censure sulla motivazione del giudizio di bilanciamento.
Norme richiamate
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata nel caso concreto
limita il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
richiamato nella contestazione dei delitti oggetto del patteggiamento
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato nella contestazione dei delitti oggetto del patteggiamento
richiamata quale intervento normativo che ha modificato il regime delle impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi espressamente previsti dalla legge: vizi della volontà dell'imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento una censura che investa l'omessa motivazione del giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, trattandosi di motivo estraneo al catalogo tassativo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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