Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21796/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica per l'anno 2014 richiesti da un consorzio di bonifica subentrato ad alcuni comprensori. In primo e secondo grado la pretesa era stata respinta, essenzialmente perché mancava il Piano Generale di Bonifica e, quindi, il consorzio non aveva fornito prova delle opere eseguite poste a base del tributo e del vantaggio conseguito dal contribuente. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, formalmente denunciando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 2697 c.c. e alle norme del R.D. n. 215/1933 e della legge regionale Toscana n. 34/1994. Sosteneva che l'assenza del Piano Generale di Bonifica non incidesse sulla potestà impositiva, ma al più sull'onere probatorio, e che tale onere fosse stato assolto; lamentava inoltre che la CTR avesse omesso di motivare sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e su alcune difese, tra cui il giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in realtà censurasse la motivazione della sentenza di merito e andasse quindi ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. In tale prospettiva, la critica non era ammissibile perché la CTR aveva espresso in modo chiaro la ragione decisiva della decisione, ossia che l'assenza del Piano Generale di Bonifica imponeva al consorzio di provare il fondamento della pretesa, prova che non risultava fornita. Inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado fossero diverse, con conseguente richiamo alla disciplina della doppia conforme. Le ulteriori censure sul giudicato esterno, sul difetto di motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute formulate in modo generico e non conforme agli artt. 360 e 366 c.p.c. Il consorzio è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto

    Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si deduce un'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, e non quando si contesta la motivazione della decisione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale; il vizio si configura solo quando tale soglia non sia rispettata.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento del tema dell'onere probatorio sulla sussistenza del beneficio e della legittimità della pretesa contributiva.

  • art. 366 c.p.c.

    Le doglianze devono essere formulate in modo specifico e rispettoso dei requisiti di contenuto del ricorso per cassazione; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.

  • art. 860 c.c.

    Richiamato quale base normativa del contributo di bonifica e del presupposto del beneficio fondiario.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova del beneficio e al presupposto della contribuzione di bonifica.

  • L.R. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, art. 15

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica non incide sulla potestà impositiva del consorzio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in concreto, mira a contestare la motivazione della sentenza di merito e non l'interpretazione della norma astratta.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ristretto al solo rispetto del minimo costituzionale: sono deducibili solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non già l'insufficienza o la mera contraddittorietà.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le censure di omesso esame di fatti decisivi devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a fatti storici realmente allegati e risultanti dagli atti; il richiamo generico a produzioni documentali non è sufficiente.
  • Quando il giudice di merito afferma che manca la prova del presupposto contributivo, il ricorrente che contesti tale accertamento deve attaccare in modo puntuale la ratio decidendi, non limitarsi a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.