Cassazione Civile, Ordinanza n. 03500/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare originata da un sequestro e dalla successiva conversione in espropriazione di un appartamento. Il debitore esecutato e la figlia, divenuta proprietaria del bene per alienazione, hanno proposto opposizioni sostenendo che l’immobile sottoposto a esecuzione appartenesse in realtà a terzi, poiché dagli atti risultava una incertezza nell’individuazione catastale della particella e, in particolare, una discrasia tra particella 281 e particella 881. Il Tribunale ha accolto le opposizioni ritenendo nulli gli atti esecutivi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sulla pubblicità immobiliare e sull’efficacia degli atti trascritti (artt. 2644, 2650, 2665, 2659, 2906 e 2913 c.c. e art. 686 c.p.c.); violazione delle norme in tema di pubblicità immobiliare e dei principi di pubblicità personale (artt. 1376, 2643 e ss., 2659 e 2665 c.c.); violazione delle norme sulle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.). La Corte, però, ha ritenuto preliminarmente che le opposizioni erano sostanzialmente opposizioni di merito sull’altruità del bene pignorato e che, quanto alla posizione del debitore esecutato, egli era carente di legittimazione ad agire per far valere l’appartenenza del bene a terzi. Ha inoltre rilevato d’ufficio che, per il principio dell’apparenza, il mezzo di impugnazione corretto per il capo relativo all’opposizione del debitore era il ricorso straordinario e non l’appello; quanto alla posizione della figlia, la sua opposizione di terzo era estranea al presente giudizio di legittimità perché il relativo capo era soggetto ad appello. In conseguenza, la sentenza è stata cassata senza rinvio limitatamente alla domanda proposta dal debitore, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile con riguardo alla domanda proposta dalla figlia.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa all’opposizione proposta dal debitore esecutato, perché quest’ultimo non era legittimato a far valere in giudizio l’altruità del bene assoggettato a esecuzione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta dalla figlia, poiché la sua opposizione di terzo non era devoluta al giudizio di legittimità in questa sede. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che non ricorressero i presupposti tipici previsti dalla norma richiamata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro formale di deduzione dei tre motivi di ricorso per cassazione proposti dall’Agenzia
artt. 2644, 2650, 2665, 2659, 2906 e 2913 c.c.
sono richiamati dalla ricorrente in tema di pubblicità immobiliare ed efficacia degli atti trascritti, ma la Corte non ne esamina nel merito la corretta applicazione perché decide su questioni preliminari di ammissibilità e legittimazione
richiamato dalla ricorrente come norma in tema di esecuzione e sequestro, senza scrutinio nel merito
artt. 1376, 2643 e ss., 2659 e 2665 c.c.
richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di pubblicità immobiliare su base personale
richiamati dalla ricorrente per la disciplina delle presunzioni semplici
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché non ricorre una delle ipotesi tipiche di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
indicato per il deposito della motivazione nei termini di legge
Massime di principio
- Il debitore esecutato non è legittimato a proporre opposizioni o censure che mirino sostanzialmente a far valere l’altruità del bene pignorato, poiché tale contestazione attiene a una posizione di terzo e difetta della necessaria legittimazione ad agire.
- Il difetto di legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto incide sulla ritualità del contraddittorio.
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro una sentenza, opera il principio dell’apparenza: rileva la qualificazione data dal giudice che ha pronunciato il provvedimento, anche se errata, e non quella prospettata dalle parti.
- Quando una sentenza definisce una domanda o un capo soggetto a un determinato mezzo di impugnazione, l’erronea proposizione di un diverso rimedio non può sanare il difetto di impugnazione corretto.
- Se una decisione di legittimità si fonda su un rilievo officioso decisivo che rende superfluo l’esame dei motivi, la Corte può cassare senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Le opposizioni che investono la titolarità sostanziale del bene espropriato vanno distinte dalle opposizioni agli atti esecutivi: la qualificazione processuale deve seguire il contenuto effettivo della domanda e non la mera etichetta utilizzata dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03449/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03450/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03454/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03455/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03456/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03457/2024 del 07/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →