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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10267/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una decisione della Corte d'appello che, rigettato l'appello principale della società, aveva accolto in parte l'appello incidentale della lavoratrice e condannato la datrice di lavoro al pagamento, in via equitativa, del 30% della retribuzione mensile netta a titolo di danno alla professionalità per il periodo di illegittima sospensione in cassa integrazione straordinaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 8, L. 223/1991, sostenendo che la rotazione in CIGS sarebbe consentita solo tra lavoratori con le medesime mansioni e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato la fungibilità delle mansioni; 2) violazione degli artt. 4, comma 2, L. 223/1991 e 28, 14, 15 L. 300/1970, deducendo che le comunicazioni erano state indirizzate alle RSU e contestando l'affermazione di omissione informativa verso l'organizzazione sindacale di adesione della lavoratrice; 3) violazione degli artt. 1223, 2103 e 2697 c.c. e omessa motivazione, contestando il riconoscimento del danno alla professionalità, ritenuto non dovuto perché la fattispecie riguardava una sospensione in CIGS e non un demansionamento, perché mancherebbe prova del danno e perché la Corte avrebbe liquidato il pregiudizio riferendosi erroneamente a un periodo di inattività di oltre dieci anni invece che al solo periodo oggetto di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo perché non scalfiva la ratio della decisione di merito, fondata soprattutto sulla carenza di specificità e motivazione degli atti di CIGS e sulla mancanza di criteri chiari per la rotazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per promiscuità di censure e irrilevanza, rilevando che le molteplici violazioni accertate dalla Corte d'appello erano di per sé sufficienti a sorreggere la decisione e prescindevano dal profilo della singola comunicazione sindacale. Ha respinto il terzo motivo affermando che il danno alla professionalità può essere riconosciuto anche in caso di illegittima sospensione in CIGS, trattandosi comunque di responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione di norme integrative del rapporto; ha inoltre confermato la possibilità di liquidazione equitativa in misura percentuale della retribuzione e ha escluso che il preteso errore sul numero di anni di inattività fosse decisivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, L. 223/1991

    La disciplina della rotazione in CIGS richiede criteri specifici e comprensibili; non è sufficiente richiamare in modo generico la fungibilità delle mansioni se mancano indicazioni chiare su reparti, funzioni e criteri di selezione.

  • art. 4, comma 2, L. 223/1991

    Le doglianze sulle comunicazioni sindacali sono irrilevanti se la decisione di merito poggia su plurime violazioni più ampie e decisive della procedura di CIGS.

  • artt. 28, 14, 15 L. 300/1970

    Le dedotte violazioni relative ai rapporti con l'organizzazione sindacale non incidono sulla tenuta della decisione quando il giudice di merito ha accertato altre e più radicali illegittimità procedurali.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno alla professionalità è distinto dalla mera perdita retributiva derivante dalla sospensione illegittima; la sua liquidazione richiede riferimento al pregiudizio conseguente alla perdita di professionalità.

  • art. 2103 c.c.

    La lesione della professionalità può essere richiamata anche fuori dalla classica ipotesi di demansionamento, quando l'illegittima inattività del lavoratore sia causata da condotta datoriale lesiva degli obblighi che integrano il contratto di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del danno alla professionalità può essere fornita anche in via presuntiva attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; è coerente con l'onere probatorio ritenere che un lungo periodo di inattività illegittima produca conseguenze pregiudizievoli.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono rimettere in discussione la ricostruzione fattuale posta a base della decisione di merito se il vizio dedotto in realtà attiene alla valutazione del fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo se l'errore denunciato è decisivo, cioè se risulta con certezza che una corretta valutazione del fatto avrebbe portato a un esito diverso.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'eventuale raddoppio del contributo unificato nei presupposti di legge.

Massime di principio

  • In tema di CIGS, la legittimità della rotazione dei lavoratori richiede criteri di selezione e di attuazione sufficientemente specifici, trasparenti e motivati; una disciplina meramente apparente o generica può rendere illegittima la sospensione.
  • Le censure di legittimità che non investono la ratio decisiva della sentenza impugnata, ma solo profili secondari o marginali, sono inammissibili o comunque non idonee a determinare la cassazione.
  • Le violazioni della procedura di CIGS e gli obblighi informativi verso le rappresentanze sindacali possono concorrere a fondare l'illegittimità del provvedimento, ma il ricorso è infondato se non confuta tutte le autonome ragioni poste a base della decisione di merito.
  • L'illegittima inattività del lavoratore può integrare un danno alla professionalità distinto dalla mancata retribuzione o dall'integrazione salariale: il primo riguarda la perdita di capacità, immagine e collocabilità professionale, il secondo la sola componente patrimoniale del rapporto.
  • Il danno alla professionalità può essere accertato e liquidato in via equitativa anche mediante una percentuale della retribuzione, quando risultino elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sulla durata e intensità dell'inattività forzata.
  • Ai fini del vizio di motivazione, non basta denunciare un errore sul periodo temporale considerato se non si dimostra che tale errore era decisivo e avrebbe certamente condotto a un diverso esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCIGSImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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