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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34840/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 19 marzo 2026 della Corte d’appello di Lecce, che aveva confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, commesso a Taviano l’11 ottobre 2019. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il reato fosse prescritto prima della decisione d’appello. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata rispetto alla disciplina di prescrizione applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017: alla data della sentenza di primo grado, pronunciata il 1° febbraio 2022, il termine di prescrizione, ordinariamente pari a quattro anni e prorogato a cinque anni per effetto di atti interruttivi, non era decorso; il suo corso è rimasto sospeso per un anno e sei mesi, fino al 1° agosto 2023, ed è poi ripreso per il residuo di due anni, otto mesi e dieci giorni, con scadenza potenziale l’11 aprile 2026. Pertanto, alla data della sentenza d’appello del 19 marzo 2026, la prescrizione non era maturata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, legge n. 110/1975

    la sentenza che ha ritenuto Marco Previtero responsabile del reato di cui all 'art. 4, comma 2, I.n. 110/75, commesso in Taviano 1'11/10/2019

    La disposizione individua il reato per il quale era intervenuta la condanna confermata in appello; l’ordinanza non ne approfondisce gli elementi costitutivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell 'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato maturata anteriormente alla decisione impugnata

    Il ricorrente ha dedotto sotto il profilo della violazione di legge l’omessa dichiarazione di prescrizione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il presupposto della censura, ossia la maturazione della prescrizione prima della sentenza impugnata, era errato.

  • art. 1, comma 11, lett. b), legge n. 103/2017

    per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall 'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione (per quanto qui di interesse) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi

    Per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina applicabile prevede la sospensione della prescrizione, nei termini indicati dalla disposizione, tra la scadenza del termine per il deposito della sentenza di condanna di primo grado e la pronuncia del dispositivo della decisione del grado successivo, per non più di un anno e sei mesi.

  • art. 159, comma 2, c.p.

    la disciplina dettata dall 'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione (per quanto qui di interesse) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi

    Nel regime applicato al caso, il corso della prescrizione resta sospeso nel periodo tra il termine per il deposito della sentenza di condanna di primo grado e la pronuncia del dispositivo nel grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.

  • art. 544 c.p.p.

    dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo

    Il termine per il deposito della sentenza di primo grado costituisce, secondo la disciplina applicata, il momento iniziale del periodo di sospensione della prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    alla data della sentenza di primo grado (01/02/2022) il termine ordinario di prescrizione pari a quattro anni, già prorogato a cinque anni a seguito di fatti processuali interruttivi, non era decorso

    Nel calcolo effettuato dalla Corte, gli atti interruttivi avevano prorogato da quattro a cinque anni il termine di prescrizione.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica, ai fini della sospensione della prescrizione nel passaggio tra il primo grado e il grado successivo, la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017.
  • Nel regime della legge n. 103/2017, il corso della prescrizione è sospeso dal termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un periodo non superiore a un anno e sei mesi.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate sia le proroghe conseguenti agli atti interruttivi sia la sospensione prevista per il periodo tra la sentenza di primo grado e la decisione del grado successivo; la prescrizione non può essere dichiarata se, all’epoca della decisione impugnata, il termine così calcolato non è ancora decorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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