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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34819/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata condannata in primo grado, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Firenze il 28 ottobre 2025, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, con sospensione della pena, per il reato previsto dall’art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/1998, commesso a Montemurlo il 16 marzo 2023. Con il primo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo carenze motivazionali. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo sollecitava una rivalutazione del merito e proponeva valutazioni alternative senza indicare effettive fratture logiche nella motivazione: la pluralità delle persone avviate illecitamente al lavoro, l’aggravante contestata e ritenuta, la condotta successiva al reato, le pendenze giudiziarie e la violazione del regime cautelare erano stati valorizzati per escludere la particolare tenuità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato nelle sue premesse e diretto a contestare valutazioni adeguatamente motivate: il diniego delle attenuanti generiche era sostenuto da specifici elementi fattuali e valutativi e la richiesta non indicava elementi positivi a favore dell’imputata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/1998

    per il reato di cui all'art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/98, commesso in Montemurlo il 16/03/2023

    La disposizione individua il reato per il quale la ricorrente è stata condannata; l’ordinanza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la pluralità delle persone illecitamente avviate al lavoro, la circostanza aggravante contestata e ritenuta, la condotta successiva al reato negativamente valutata con apprezzamento di fatto in questa sede insindacabile, le pendenze giudiziarie e la violazione del regime cautelare nel corso del procedimento sono state evidenziate per segnalare la significativa gravità del fatto, incompatibile con la causa di non punibilità di cui si chiede l'applicazione

    La valutazione della particolare tenuità può essere esclusa considerando la gravità concreta del fatto e gli elementi fattuali indicati, quando la motivazione di merito sia logica e non presenti effettive fratture.

  • art. 616 c.p.p.

    Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso in esame, la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • La censura relativa alla particolare tenuità del fatto non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle circostanze concrete quando la decisione di merito sia motivata secondo criteri logici e il ricorso non evidenzi una reale frattura argomentativa.
  • La gravità del fatto ai fini dell’esclusione della particolare tenuità può essere desunta, nella valutazione complessiva, dalla pluralità delle persone coinvolte, dalle aggravanti ritenute, dalla condotta successiva al reato e dagli ulteriori elementi fattuali specificamente valorizzati dal giudice di merito.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l’indicazione di elementi positivi a favore dell’imputato; il relativo diniego è legittimamente motivato quando poggia su specifici elementi fattuali e valutativi.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiParte generaleProcesso penaleImmigrazione
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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