Cassazione Penale, Ordinanza n. 34817/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché, dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione dell’imputato o del condannato deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato personalmente, con atto sottoscritto soltanto da lui il 30 maggio 2026, una sentenza della Corte di cassazione indicata nel testo come pronunciata il 18 marzo 2026. Ha inoltre trasmesso documentazione relativa a doglianze rivolte ad altre autorità. Il testo non specifica il reato originario né il contenuto delle doglianze: la questione decisiva esaminata è l’ammissibilità del ricorso personale, proposto dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Norme richiamate
si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
La disposizione, nel quadro normativo applicabile dopo la riforma del 2017, non consente all’imputato o al condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale.
si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve recare la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale; la sottoscrizione personale dell’imputato o del condannato non soddisfa il requisito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La mancanza della sottoscrizione del difensore richiesto comporta la dichiarazione d’inammissibilità de plano del ricorso, con le conseguenze sulle spese e sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
La riforma applicabile agli atti successivi al 3 agosto 2017 ha escluso la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell’imputato e del condannato, imponendo la sottoscrizione di un difensore abilitato.
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione proposti dopo il 3 agosto 2017, l’imputato o il condannato non può impugnare personalmente: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, a pena d’inammissibilità.
- La proposizione personale del ricorso, in violazione del requisito di sottoscrizione difensiva, comporta la dichiarazione d’inammissibilità de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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