Cassazione Penale, Ordinanza n. 34820/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del 12 novembre 2024 della Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di disconoscere l’applicazione dell’ergastolo individuato dal Procuratore generale territoriale nel provvedimento di cumulo del 12 novembre 2021. Il condannato sosteneva che, ai fini del combinato disposto degli artt. 73, comma 2, e 80 c.p., si dovessero considerare non le pene inflitte con le sentenze di cognizione, ma le pene residue da espiare, detratto il presofferto. La memoria difensiva del 7 settembre 2026 ha riproposto gli argomenti anche con motivi aggiunti. La Corte d’appello aveva ritenuto che rilevassero le pene concretamente eseguibili, anche se già in corso di esecuzione, ma non quelle estinte o ineseguibili; non rilevava invece la parte già espiata di una pena ancora in esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure riproponevano, anche sotto diversa angolazione, gli argomenti già formulati nell’istanza e proponevano un’interpretazione degli artt. 73, comma 2, e 80 c.p. non conforme al dato testuale né agli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
l'art. 73, comma 2, cod. pen. deve applicarsi alle pene concretamente eseguibili anche se già in corso di esecuzione e non anche alle pene estinte o ineseguibili (come in caso di mancata estradizione), poiché la conversione in ergastolo opera alla stessa maniera in cui opererebbe dinanzi al giudice della cognizione, quindi facendo riferimento alla pena oggetto della statuizione delle sentenze irrevocabili laddove eseguibile o già posta in esecuzione
La conversione in ergastolo considera le pene risultanti dalle sentenze irrevocabili se concretamente eseguibili o già in esecuzione; sono escluse le pene estinte o ineseguibili.
non rileva, invece, la porzione di pena espiata se ancora in esecuzione, visto che l'art. 80 cod. pen. si riferisce all'ipotesi in cui «si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna»
Nel cumulo, la parte di pena già espiata non va sottratta dalla pena ancora in esecuzione ai fini dell’applicazione della disciplina richiamata; rileva la pena oggetto della condanna eseguibile.
il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Ai fini della conversione in ergastolo prevista dall’art. 73, comma 2, c.p., si considerano le pene concretamente eseguibili, comprese quelle già in corso di esecuzione; non si considerano le pene estinte o ineseguibili.
- Quando una pena è ancora in esecuzione, la sua parte già espiata non va detratta ai fini dell’applicazione della disciplina del cumulo richiamata dall’art. 80 c.p.; il riferimento è alla pena stabilita dalla sentenza irrevocabile, se eseguibile o già posta in esecuzione.
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