Cassazione Penale, Ordinanza n. 34814/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non ha liquidato le spese del grado in favore della parte civile costituita, in ragione del rito e del contributo concretamente apportato. La condanna pronunciata in appello resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 20 ottobre 2025, che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 388 e 660 c.p. Il ricorso formulava un motivo relativo al giudizio di responsabilità e alla lesione del diritto di difesa, ma il testo non specifica le concrete censure né i fatti alla base delle imputazioni. La Corte ha ritenuto il motivo obiettivamente generico, rilevando che non era stato dedotto alcunché.
Norme richiamate
sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 388- 660 c.p.)
La norma è indicata come riferimento di uno dei delitti per i quali è intervenuta la condanna d’appello; il testo non espone ulteriori elementi sulla contestazione o sulla sua interpretazione.
sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 388- 660 c.p.)
La norma è indicata come riferimento di uno dei delitti per i quali è intervenuta la condanna d’appello; il testo non espone ulteriori elementi sulla contestazione o sulla sua interpretazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è obiettivamente generico e non espone alcuna deduzione idonea a individuare e sostenere la censura.
Come è indicizzato
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