Cassazione Penale, Ordinanza n. 34816/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché, dopo la legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente, l’11 maggio 2026, ricorso per cassazione avverso un’ordinanza del magistrato di sorveglianza, indicata nel testo come pronunciata il 30 aprile 2026. La Corte ha rilevato che il ricorso, come il provvedimento impugnato, era successivo all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e che l’atto era stato sottoscritto personalmente dal ricorrente, mentre il difensore si era limitato ad autenticare la sottoscrizione. Il testo non espone censure di merito ulteriori.
Norme richiamate
si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
La facoltà di impugnazione personale non consente al condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale.
si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Per il ricorso per cassazione è richiesta la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale; la sottoscrizione personale del condannato, anche se autenticata dal difensore, determina l’inammissibilità.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso personale del condannato, privo della sottoscrizione di un difensore abilitato, è dichiarato inammissibile de plano, con le conseguenze sulle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende indicate dalla Corte.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
La disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore e richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale.
Massime di principio
- Per i provvedimenti e i ricorsi successivi all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
- L’autenticazione, da parte del difensore, della sottoscrizione apposta personalmente dal condannato non sostituisce la sottoscrizione richiesta al difensore abilitato e non evita l’inammissibilità del ricorso.
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