Cassazione Penale, Ordinanza n. 34821/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 21 ottobre 2025 della Corte d’appello di Firenze, che aveva rideterminato in due anni, nove mesi e ventiquattro giorni di reclusione la pena inflittagli per una pluralità di reati di associazione per delinquere, illeciti tributari, emissione di fatture per operazioni inesistenti e bancarotta, respingendo la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Con memoria contenente motivi aggiunti, depositata il 21 luglio 2026, la difesa ha censurato la motivazione del diniego, denunciando incongruenze logiche e omissioni nella valutazione dei presupposti per concedere la sanzione sostitutiva. La Corte d’appello aveva fondato il diniego sulla gravità e articolazione delle condotte, sul decisivo contributo dell’imputato al delitto di bancarotta fraudolenta e a numerosi reati satellite, sull’elevato numero di fatture false e sugli ingenti importi delle dichiarazioni fraudolente, sul mancato adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria e sull’intensità dell’elemento psicologico, indicativa di pericolosità e proclività a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la valutazione discrezionale della Corte d’appello sulla meritevolezza e utilità rieducativa della pena sostitutiva, nonché sulla prognosi relativa alla condotta dell’imputato, fosse sorretta da elementi fattuali e da un percorso logico privo di fratture. Le doglianze sono state considerate controvalutative e non idonee a denunciare vizi deducibili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
Norme richiamate
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- La valutazione sulla concedibilità di una pena sostitutiva, compresa la meritevolezza del beneficio, la sua utilità rispetto alla funzione rieducativa e la prognosi sulla condotta dell’imputato, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile se presenta vizi logici o motivazionali deducibili in sede di legittimità.
- La gravità, l’estensione e la pianificazione delle condotte, l’intensità dell’elemento psicologico, l’omesso adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi riparatori possono essere valorizzati dal giudice di merito per escludere i presupposti di una pena sostitutiva, purché la valutazione sia ancorata agli elementi fattuali del processo e motivata con un percorso logico coerente.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa valutazione dei fatti a quella motivatamente svolta dal giudice di merito sono controvalutative e non sono idonee, per ciò solo, a fondare un ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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