Sentenza del 15/04/2024 n. 10101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento IRPEF per il 2000, con cui ad A.A. era stato imputato un maggior reddito di capitale derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili della B.B. Srl, società a ristretta base familiare. La CTP di Agrigento aveva accolto il ricorso del contribuente, e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 136/35/12 del 27 novembre 2012, aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo sufficiente l'annullamento dell'accertamento societario. L'Agenzia ha denunciato in Cassazione la violazione dell'art. 2909 c.c. e l'omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c.: secondo la ricorrente, il giudizio sul socio non poteva essere definito prima della decisione definitiva sulla società e doveva essere sospeso. Nel frattempo, Cass. n. 7765 del 20 marzo 2019 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la società, con conseguente conferma del suo accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. È venuto meno l'interesse dell'Agenzia a ottenere la sospensione, perché il giudizio relativo alla società era ormai definito; permaneva invece l'interesse a rimuovere la decisione fondata sull'annullamento dell'accertamento societario. Poiché tale accertamento è stato confermato, il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito le questioni sollevate da A.A. nel ricorso originario e riproposte in appello. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente la fondatezza dell'accertamento personale né dichiarato vincitrice l'Agenzia nel merito.
Norme richiamate
Art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo applicabile ratione temporis
secondo il prevalente orientamento di questa Corte, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 , applicabile ratione temporis, nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Per il regime processuale applicabile alla controversia, nel processo tributario non si applica la sospensione prevista dall'art. 337 c.p.c.; se la causa pregiudiziale non è ancora definita con decisione passata in giudicato, il giudizio dipendente può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Quando la decisione della causa tributaria dipende da una causa pregiudiziale ancora non definita in via definitiva, il giudice può disporre la sospensione necessaria del giudizio dipendente.
La norma è indicata dall'Agenzia come parametro della censura relativa agli effetti della decisione sulla società, ma la Corte non ne formula una distinta interpretazione: accoglie il ricorso perché, dopo la conferma dell'accertamento societario, è venuto meno il presupposto su cui la CTR aveva fondato l'annullamento dell'atto rivolto al socio.
Massime di principio
- Quando l'accertamento nei confronti di una società e quello verso il socio per utili extracontabili sono collegati, l'esito del giudizio societario può incidere sul presupposto della decisione relativa al socio; occorre quindi verificare se la decisione pregiudiziale sia definitiva e quale sia il suo esito.
- Nel regime processuale tributario applicabile alla vicenda, se la causa pregiudiziale non è ancora passata in giudicato e la decisione del giudizio dipendente ne dipende, è possibile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., mentre non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c.
- Se, durante il giudizio, la causa pregiudiziale viene definita, può cessare l'interesse a ottenere la sospensione; resta però l'interesse a impugnare una decisione fondata su un presupposto poi venuto meno.
- La conferma dell'accertamento societario non comporta automaticamente la conferma dell'accertamento personale del socio: il giudice deve comunque esaminare nel merito le specifiche contestazioni del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 apr 2024Sentenza del 15/04/2024 n. 273 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 15 apr 2024Sentenza del 15/04/2024 n. 272 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 15 apr 2024Sentenza del 15/04/2024 n. 357 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10321 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10303 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10226 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →