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Sentenza

Sentenza del 15/04/2024 n. 272 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

DECADENZA - anno di imposta 2015 - emissione atto di accertamento oltre il 31 dicembre 2020 - legislazione emergenziale - "proroga covid" di 85 giorni - non spetta - invito a comparire - proroga di 120 giorni - inammissibile - tassatività termine decadenziale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso di accertamento n. TL3012702044/2020 per tardività dell'atto. L'appellante è stato condannato alle spese del grado (liquidate in € 1.500,00 oltre accessori).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento per l'anno d'imposta 2015 doveva essere emesso entro il 31/12/2020 ai sensi dell'art. 157, comma 1, del D.L. 34/2020 (norma speciale emergenziale) e quindi non poteva essere emesso il 09/03/2021. L'Agenzia aveva invocato la proroga automatica di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 218/1997 in relazione all'invito a comparire notificato nel novembre 2020; il Collegio ha ritenuto invece che: (i) la norma emergenziale (art. 157 D.L. 34/2020) prevale per criterio di specialità e di cronologicità sulla disciplina generale del D.Lgs. 218/1997; (ii) la proroga di 120 giorni si riferisce al termine di "decadenza" e non al termine di "emissione" disciplinato dall'art. 157, quindi non può posticipare l'obbligo di emissione entro il 31/12/2020; (iii) la cosiddetta "proroga Covid" di 85 giorni (art. 67 D.L. 18/2020) non rileva per i casi regolati dall'art. 157. Inoltre l'Ufficio non ha prodotto documentalmente nei termini previsti prova efficace a sostegno della propria ricostruzione processuale.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 1, D.L. 34/2020 (conv. L. 77/2020)

    Norma speciale emergenziale che fissa che gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020 devono essere emessi entro il 31/12/2020 e notificati nel 2021; operativa e prevalente rispetto alle norme ordinarie, vincola il termine di emissione in modo tassativo.

  • art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997

    Prevede la proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza quando tra la data di comparizione (invito a comparire) e la scadenza di decadenza intercorrono meno di 90 giorni; ritenuta norma generale che concerne il termine di decadenza e non il termine di emissione stabilito dalla norma emergenziale, quindi non applicabile per estendere l'obbligo di emissione previsto dall'art. 157.

  • art. 67, comma 1, D.L. 18/2020

    Proroga di 85 giorni prevista dalla normativa "Covid"; non applicabile per contrasto con la specifica disciplina dell'art. 157, che è considerata norma successiva e speciale.

  • art. 43, D.P.R. 600/1973

    Rilevato come riferimento normativo generale in materia di accertamento delle imposte dirette; integrato e interpretato alla luce delle disposizioni emergenziali (art. 157).

  • art. 32, D.Lgs. 546/1992

    Norma procedurale che disciplina i termini per la produzione documentale; la Corte ha ritenuto perentorio il termine di 20 giorni per la produzione di documenti in primo grado, escludendo quelle documentazioni prodotte tardivamente dall'Agenzia.

Massime di principio

  • La disciplina emergenziale (lex specialis e lex posterior) prevale sulle norme ordinarie: se una disposizione emergenziale fissa termini diversi e specifici per emissione e notifica degli atti, essa va applicata in via prioritaria.
  • Occorre distinguere attentamente tra termine di "emissione" dell'atto e termine di "decadenza"/notifica: proroghe che riguardano la decadenza non sempre possono essere usate per posticipare l'obbligo di emissione stabilito da norma speciale.
  • I termini decadenziali sono tassativi: un atto emesso oltre il termine di emissione previsto dalla norma di rango speciale è invalido per tardività, salvo prova normativa contraria espressa e applicabile.
  • Le proroghe COVID previste da diverse norme devono essere coordinate: quando coesistono più proroghe, prevalgono i principi di specialità e cronologicità per risolvere conflitti; non sempre le proroghe ordinarie si cumulano o sostituiscono quelle emergenziali.
  • Sul piano processuale, la produzione documentale tardiva non ammette sanatorie facili: il rispetto dei termini processuali per introdurre prove è vincolante e può determinare l'esclusione di documenti decisivi.
  • In situazioni analoghe, l'Amministrazione deve documentare con precisione e tempestività le notifiche, le date di emissione e gli inviti a comparire; la mancata prova nei termini può compromettere la validità dell'atto.

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