Sentenza del 15/04/2024 n. 357 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'operazione di rivalutazione non si era perfezionata perché mancava la perizia di stima giurata redatta da professionista abilitato (richiesta come condizione dall'art. 7 L. 28/12/2001, n. 448 e dall'interpello AE 28/12/2018 n.153). Di conseguenza chiedeva il rimborso della prima rata versata; l'Agenzia sosteneva invece che l'opzione si perfeziona con il versamento della prima rata e che l'assenza della perizia non impedisce il perfezionamento dell'operazione
La decisione
L'appello è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la scelta di optare per la rideterminazione del valore delle partecipazioni è un atto unilaterale e irretrattabile che si perfeziona con il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, che determina la conoscenza e l'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto la mancata esibizione della perizia giurata non impedisce la conclusione dell'operazione; nessun errore essenziale e riconoscibile (art. 1428 c.c.) è stato dedotto dal contribuente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448
"può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto ... sulla base di una perizia di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile ... a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6"
La parte appellante deduceva che la perizia giurata è condizione necessaria per il perfezionamento; la Corte ha ritenuto invece che la legge consente l'opzione che si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva, senza che l'esistenza materiale della perizia sia requisito per la data certa dell'operazione.
Interpello Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018 n. 153
L'istante interpretava l'interpello come richiedente la perizia giurata per il perfezionamento; la Corte non ha attribuito a tale interpello valore tale da escludere il perfezionamento con il versamento della prima rata.
art. 1, commi 565-566, Legge n. 232/2016
Norma che disciplina l'opzione per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate; la Corte la interpreta come attribuente al contribuente una scelta vincolante che si perfeziona con l'atto unilaterale (pagamento).
art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002
Richiamato come precedente disciplina modificata dalla L. 232/2016; usato per inquadrare l'opzione normativa.
art. 1428 c.c.
Richiama il concetto di errore essenziale e riconoscibile che, se allegato e provato, può consentire la revoca della manifestazione di volontà; la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia dedotto né provato tale errore.
artt. 1324 e 1334 c.c.
Principi generali sui contratti e sulle accettazioni; la Corte li invoca per sostenere che il pagamento costituisce un atto vincolante che non può essere unilateralmente revocato.
art. 10 e ss., DPR n. 602/1973
Norma citata dall'Agenzia quale base per iscrivere a ruolo i pagamenti successivi mancanti (riscossione coattiva delle somme dovute a saldo).
art. 64 cod. proc. civ.
Riferimento alla procedura di perizia; richiamato nella normativa sulla perizia giurata ma la Corte osserva che la perizia non deve essere necessariamente prodotta all'Amministrazione per il perfezionamento dell'opzione.
Massime di principio
- Il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva costituisce atto unilaterale che, di regola, perfeziona l'opzione per la rivalutazione delle partecipazioni e vincola il contribuente.
- L'assenza materiale o la mancata esibizione della perizia di stima giurata non impedisce automaticamente il perfezionamento dell'operazione se il contribuente ha comunque effettuato il pagamento previsto.
- L'opzione è normalmente irrevocabile salvo che il contribuente dimostri un errore essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1428 c.c.; la valutazione dell'errore richiede prova specifica.
- La perizia di stima, pur prevista dalla normativa, non deve necessariamente essere depositata presso l'Amministrazione per fissare la data certa dell'operazione; anzi l'esigenza di una data certa è considerata un motivo per non subordinare il perfezionamento all'esibizione della perizia.
- Se il contribuente non versa le rate successive al primo acconto, l'Amministrazione può procedere alla riscossione coattiva (iscrizione a ruolo).
- Per evitare controversie è comunque opportuno che il contribuente conservi, e se possibile depositi, la perizia giurata e annoti correttamente nelle dichiarazioni fiscali (es. quadro RT) l'opzione di rivalutazione come elemento probatorio.
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