Sentenza del 16/04/2024 n. 10321 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti giudiziari - Procedura fallimentare - Sentenza ammissione passivo fallimento - Tassazione proporzionale - Assoggettabilita'-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla tassazione (imposta di registro) delle sentenze emesse nell'ambito di opposizioni in procedura fallimentare: la ricorrente sosteneva che le sentenze che avevano ammesso al passivo crediti precedentemente ammessi con riserva dovessero essere assoggettate all'imposta in misura fissa (nota II dell'art. 8 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986). L'Agenzia chiedeva invece l'applicazione dell'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), ritenendo che si trattasse di pronunce emesse in giudizio contenzioso di cognizione che accertano l'esistenza e l'efficacia del credito nei confronti della procedura fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo relativamente ai cinque avvisi di liquidazione definiti con domanda di definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022; per il resto ha rigettato il ricorso di Parmalat, confermando che le sentenze che in esito a giudizi di opposizione ammettono crediti al passivo devono essere assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. Ha condannato Parmalat al pagamento delle spese di lite e liquidato le spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 8, lett. c)
Le sentenze emesse in giudizio contenzioso di cognizione che accertano l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti della procedura fallimentare devono essere assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale (lett. c).
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 8, nota II
La misura fissa dell'imposta si applica soltanto agli specifici atti indicati nella nota II; non è applicabile in modo generalizzato alle sentenze che risolvono controversie sull'ammissione al passivo.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
Richiamato in ricorso ma considerato assorbito dalla Corte; non ritenuto autosufficiente come motivo di cassazione in assenza di specificazione dei presupposti di fatto della presunta violazione.
Legge fallimentare, art. 95 L. n. 267 del 1942 (versione applicabile all'epoca)
Norme sulla dichiarazione e ammissione dei crediti al passivo fallimentare rilevanti per valutare la natura controversa dei crediti ammessi con riserva.
Legge n. 130 del 2022, art. 5
Prevede la definizione agevolata che ha comportato, per i cinque avvisi indicati, la estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., una volta sussistenti i presupposti (domanda, pagamento, assenza di diniego).
Codice di procedura civile, art. 391
Articolo che disciplina l'estinzione del processo; utilizzato dalla Corte per dichiarare l'estinzione dei procedimenti relativi agli avvisi definiti.
Costituzione Italiana, artt. 3, 24 e 53
Richiamati dalla ricorrente (parziale richiamo a principi di uguaglianza, diritto di difesa e principio di capacità contributiva/tributario) ma la Corte non ha dato seguito a rilievi costituzionali mancanti di specificità.
Massime di principio
- Una sentenza giudiziale che, in esito a un giudizio di opposizione in procedura fallimentare, accerta l'esistenza e l'efficacia di un credito nei confronti del fallimento deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.
- L'ammissione al passivo 'con riserva' non esclude automaticamente la natura controversa del credito: se successivamente c'è una pronuncia che decide la controversia (anche attraverso accordo), quella pronuncia è considerata atto contenzioso rilevante ai fini dell'imposta proporzionale.
- La misura fissa dell'imposta si applica solo agli atti espressamente indicati nella nota II dell'art. 8; non va estesa a sentenze che definiscono contestazioni sull'ammissione dei crediti.
- Se il contribuente utilizza strumenti di definizione agevolata (es. art. 5 L.130/2022) per alcuni avvisi, il processo relativo a quegli avvisi si estingue e la questione tributaria relativa a quegli atti viene meno.
- I motivi di impugnazione tributaria che richiamano norme (es. art. 20 DPR 131/1986 o principi costituzionali) devono essere specifici e corredati dai presupposti di fatto per essere ritenuti autosufficienti dalla Corte di Cassazione.
- Nelle controversie sulla qualificazione dell'atto (contendibile vs. atto formale/non contenzioso) è cruciale dimostrare la concreta natura dell'accertamento contenuto nella decisione: se la sentenza accerta diritti patrimoniali e consente la partecipazione al concorso, si applica la tassazione proporzionale.
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