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Sentenza

Sentenza del 16/04/2024 n. 10303 - Corte di Cassazione

Dichiarazione dei redditi - Obblighi tributari - Assolvimento - Affidamento incombenza al professionista - Non sufficienza - Controllo e vigilanza - Obbligo del contribuente - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la commutazione delle sanzioni a carico del professionista nonostante la sua condanna penale per essersi impossessato delle somme destinate al pagamento delle imposte. I giudici di merito avevano ritenuto carente l'allegazione degli atti presupposti e interpretato la legge 423/1995 come applicabile solo alle sanzioni per omesso versamento, escludendone l'estensione ad altre violazioni formali contestate nell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo infondate le censure dei giudici di merito. Ha affermato che l'allegazione per relationem della sentenza penale era ammissibile e che, una volta divenuta definitiva la condanna del professionista, sussistevano i presupposti per la commutazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 1 della legge 423/1995. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo del resistente; ha inoltre condannato il controricorrente al pagamento delle spese di lite. Sentenza decisa il 20 marzo 2024, depositata il 16 aprile 2024.

Norme richiamate

  • Legge n. 423/1995, art. 1

    La disposizione consente la sospensione della riscossione delle sanzioni a carico del contribuente e la loro commutazione a carico del professionista condannato penalmente per fatti connessi all'incarico. La Corte interpreta la norma in senso estensivo: copre non solo le sanzioni strettamente correlate all'omesso versamento ma anche quelle conseguenti a omissioni formali quando tali omissioni sono connesse all'omesso versamento e alla condotta penalmente rilevante del professionista.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 16 comma 2

    Stabilisce i contenuti obbligatori della contestazione delle sanzioni (fatti attribuiti, elementi probatori, norme applicate, criteri di determinazione). La Corte osserva che l'atto di contestazione nei confronti del professionista conteneva tali elementi e che la notifica poteva fondarsi anche su stralci e riferimenti, senza riprodurre integralmente gli atti originari sospesi.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6 comma 3

    Norma generale che prevede l'esimente per il contribuente quando la violazione del pagamento del tributo sia addebitabile a un terzo. La Corte la utilizza per richiamare il principio per cui la responsabilità per le sanzioni può trasferirsi al terzo quando ne sia provata la responsabilità, e coordina questo principio con la disciplina speciale della legge 423/1995.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 5 comma 1

    Richiamata in dottrina e giurisprudenza per definire l'elemento soggettivo delle violazioni (dolo o colpa). La Corte richiama che l'esimente per responsabilità a carico di terzi presuppone l'analisi dell'elemento soggettivo ma non impedisce l'applicazione della legge 423/1995 quando ricorrono gli specifici presupposti procedurali e la condanna penale del professionista.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Citato tra le norme dedotte nei motivi di ricorso dell'Agenzia in relazione ai poteri di accertamento. La Corte, tuttavia, risolve la controversia sul piano della corretta applicazione della legge 423/1995 e delle norme sulla contestazione delle sanzioni, senza ritenere decisive carenze formali irrimediabili nell'allegazione degli atti.

Massime di principio

  • La commutazione delle sanzioni ex art. 1 legge 423/1995 opera quando il professionista incaricato abbia commesso un illecito penalmente rilevante che ha determinato linosservanza degli obblighi tributari del contribuente, anche se lillecito si traduce in omissioni formali purché connesse allomesso versamento.
  • La semplice delega al professionista non libera il contribuente dallobbligo di controllo e vigilanza: il contribuente deve dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata, salvo che il professionista abbia posto in essere artifici fraudolenti tali da rendere impossibile la scoperta del proprio inadempimento.
  • Per trasferire le sanzioni allincaricato lUfficio deve rispettare i requisiti procedurali di contestazione indicati dal D.Lgs. 472/1997 (fatti, elementi probatori, norme applicate e criteri di determinazione) e può validamente richiamare per relationem atti noti alle parti, inclusa la sentenza penale definitiva.
  • La prova della condotta fraudolenta del professionista può emergere da elementi quali la falsificazione di modelli F24, di ricevute telematiche o altri documenti che inducano in errore il mandante; tali elementi rafforzano l'applicabilità della commutazione a carico del professionista.
  • Il rimedio per il contribuente che ritiene di essere stato esentato dalla responsabilità tramite denuncia penale è dimostrare l'assenza di colpa nella vigilanza; in mancanza di tale prova, la responsabilità può essere trasferita al professionista condannato.

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