Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/04/2024 n. 10226 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Notifiche tramite PEC - Sottoscrizione digitale del ricorso - Mancanza- Applicabilità art. 125 codice procedura civile . -- Nullità atto-Inesistenza atto non sussiste-Principio raggiungimento scopo-Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.t.r. che aveva annullato un avviso di accertamento integrativo relativo ai redditi di partecipazione dell'associato; questioni preliminari sulla validità della notificazione del ricorso per cassazione tramite PEC e sulla presunta mancanza di firma digitale sul ricorso nativo digitale. Nel merito censura la violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e norme collegate, sostenendo che gli accertamenti personali erano stati emessi sulla base di elementi sopravvenuti e diversi da quelli alla base dell'accertamento sintetico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le eccezioni di inesistenza della notifica e ha accertato che il ricorso era riferibile all'Avvocatura dello Stato: gli allegati risultavano in formato pdf.p7m e vi era attestazione di conformità sottoscritta dall'Avv. dello Stato; dunque non si è configurata l'inesistenza dell'atto né un'irremediabile invalidità per mancanza di firma digitale. Sul merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: la C.t.r. non aveva valutato correttamente che l'accertamento integrativo si fondava su elementi sopravvenuti (processo verbale della Guardia di Finanza del 26 luglio) e aveva dato rilevo indebito solo alla successione cronologica delle notifiche senza accertare la effettiva mancata conoscenza degli elementi da parte dell'Ufficio all'epoca dell'accertamento sintetico. Perciò la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla C.t.r. competente in diversa composizione, rimettendo anche la questione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    La firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa e, per i documenti informatici nativi, costituisce requisito essenziale di sottoscrizione dell'atto; la sua mancanza può comportare la nullità dell'atto, salvo che la paternità sia comunque dimostrabile.

  • art. 125 c.p.c.

    Stabilisce che la sottoscrizione costituisce requisito dell'atto introduttivo in formato analogico; la Corte ha esteso l'esigenza a ricorsi nativi digitali attraverso il richiamo all'equiparazione operata dal CAD.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento quando l'Ufficio sia venuto a conoscenza di nuovi dati successivamente all'adozione del primo avviso; tali 'dati' possono essere anche informazioni già note ad altri uffici ma non all'ufficio che ha emesso l'accertamento originario.

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    Impone agli Uffici e alla Guardia di Finanza obblighi di reciproca comunicazione delle attività; non attribuisce al contribuente un diritto a non essere ulteriormente controllato né consente, in assenza di specifica sanzione, di invalidare l'accertamento per la violazione dell'obbligo comunicativo.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    Consente l'applicazione, in materia tributaria, delle norme del codice di procedura civile compatibili; la Corte ha ritenuto valida la notificazione a mezzo PEC anche rispetto al giudizio di cassazione tributario, se compatibile.

  • legge n. 53/1994, art. 3-bis e art. 9 (modificata)

    L'art. 3-bis consente agli avvocati di notificare mediante PEC; l'art. 9 prevede l'attestazione di conformità quando si deposita copia analogica dell'atto informatico, obbligo rilevante per la fase di deposito in Cassazione antecedente al pieno processo telematico.

  • art. 378 c.p.c.

    Predisposizione e deposito di memorie nel procedimento di cassazione; la memoria ex art. 378 è stata utilizzata dal resistente nel processo ma le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sono state disattese.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione digitale di un atto informatico nativo può determinare la nullità dell'atto, ma non la sua inesistenza: è possibile sanare o dimostrare la paternità dell'atto tramite elementi di prova (es. attestazione di conformità, ricevute PEC, formato pdf.p7m).
  • La notificazione tramite PEC è valida, anche nel contenzioso tributario e in sede di cassazione, quando risulti compatibile con le norme richiamabili (art. 62 d.lgs. 546/1992 e legge n. 53/1994); è importante conservare le ricevute e gli allegati in formato firmato digitalmente per provarne la paternità.
  • L'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 permette l'emissione di avvisi integrativi basati su elementi sopravvenuti; tali elementi possono essere noti ad altri uffici (es. Guardia di Finanza) ma non all'Ufficio che ha emesso l'accertamento originario: per resistere a un ricorso, l'Amministrazione deve documentare l'effettiva sopravvenienza e rilevanza dei nuovi elementi.
  • La violazione degli obblighi di comunicazione tra Uffici (art. 33) non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento né una sanzione di validità, salvo che sia dimostrato un pregiudizio specifico o una norma che preveda tale effetto.
  • In caso di contestazione procedurale sulla firma digitale, le parti (o l'Amministrazione) devono acquisire e depositare subito elementi probatori: ricevute PEC, file pdf.p7m, attestazioni di conformità e dichiarazioni del soggetto che ha notificato, per evitare che la mancanza formale pregiudichi il merito.
  • Per il difensore del contribuente, è strategico contestare sia la sussistenza di 'elementi nuovi' a fondamento dell'integrativo sia la data in cui tali elementi sono divenuti conoscibili dall'Ufficio, richiedendo prova della data di acquisizione e della trasmissione interna tra uffici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.