Cassazione Civile, Sentenza n. 38944/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente (Lloyd's) impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto colposa la condotta del notaio Capozzi e aveva riconosciuto a Mezzogori un danno da perdita di chance pari a euro 250.000, oltre ad avere condannato il Rappresentante dei Lloyd's a tenere indenne il notaio. Il ricorso per cassazione articolava due principali censure: (1) violazione di norme civili sulla liquidazione equitativa del danno (indicate come artt. 1126 e 2056 c.c.) e vizio di decisione perché il danno da perdita di chance sarebbe stato insussistente o mal quantificato, mancando la prova dell'esistenza di potenziali rilanci e potendosi ravvisare un mero refuso nel verbale di aggiudicazione; (2) omesso esame di fatto decisivo: anche a concedere una maggiore aggiudicazione, l'eventuale maggior ricavo sarebbe andato ai creditori (non al debitore esecutato), per cui Mezzogori non avrebbe subito danno risarcibile, e la valutazione equitativa sarebbe errata. Inoltre fu contestata la notificazione e sollevata questione connessa alla composizione del collegio (giudice onorario), poi oggetto di pronuncia costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale di Mezzogori (tardivo). Motivi principali: il ricorso principale era formulato in modo indeterminato e confuso, mescolando questioni di fatto e di diritto senza consentire alla Corte di individuare la censura specifica; molte delle doglianze attengono a valutazioni di fatto (accertamento della colpa, nesso causale, quantificazione equitativa del danno) riservate al giudice di merito e pertanto non sindacabili in Cassazione; il vizio di omesso esame era prospettato in termini generici e privo delle indicazioni richieste dalle Sezioni Unite (quale fatto omesso, dove e come era stato dedotto, perché decisivo). Sulla questione del collegio con giudice onorario la Corte ha rilevato la pronuncia della Consulta che però produce effetti solo dal 31.10.2025, per cui non sussisteva nullità. Conseguenze pratiche: resta ferma la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità e il risarcimento; il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione in favore di Mezzogori e di PRIM (importi liquidati), oltre oneri processuali e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
citato nel testo per la delega alle operazioni di vendita
indica la normativa che consente la delega a un professionista per le operazioni di vendita nell'esecuzione forzata; richiamata per ricostruire il contesto fattuale della vendita giudiziaria
richiamato relativamente alla sanatoria della nullita' della notificazione
la Corte ha ritenuto che eventuale nullità della notifica sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo informativo, ai sensi della norma
motivo invocato in relazione alla violazione di norme sostanziali
il ricorso ha dedotto vizio di diritto (violazione di norme civili sulla liquidazione del danno), ma la Corte lo ha considerato inammissibile per formulazione confusa e perche' le censure riguardavano in gran parte valutazioni di fatto
motivo invocato per omesso esame di fatto decisivo
la Corte ricorda i requisiti stringenti per dedurre omesso esame (specificazione del fatto non esaminato, dove e come dedotto, come provato e perche' decisivo) e ha respinto il motivo per genericita'
richiamato nel dibattito sulla liquidazione equitativa del danno
la stima equitativa del danno e' un apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in Cassazione salvo omessa motivazione o omesso esame di fatto decisivo
artt. 62-72 d.l. 21.6.2013 n. 69 conv. nella legge 9.8.2013 n. 98
richiamati in relazione all'incardinamento dei giudici aggregati d'appello
la Corte costituzionale ha dichiarato quelle norme incostituzionali, ma con efficacia fissata al 31.10.2025; quindi nel giudizio di cassazione non e' stata ravvisata la nullita' del collegio
richiamati in relazione ai termini per proporre appello e all'inefficacia del ricorso incidentale tardivo
la Corte ha ritenuto tardivo il gravame incidentale proposto oltre i termini e inefficace dato che il ricorso principale e' stato dichiarato inammissibile
richiamato in relazione alla condanna alle spese del giudizio di legittimità
la parte soccombente in cassazione e' stata condannata alle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in riferimento al contributo unificato
la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere articolato con chiarezza: indicare la decisione impugnata, la decisione che si ritiene corretta e la regola di diritto violata; doglianze vaghe o miste (fatto/diritto) sono inammissibili.
- Le valutazioni di merito (accertamento di colpa professionale, nesso causale, prova, quantificazione equitativa del danno e valutazione delle prove) sono di regola insindacabili in sede di legittimità, salvo errori di diritto, omissioni motivazionali o omesso esame di fatti decisivi dettagliatamente indicati.
- Per denunciare omesso esame di fatto decisivo in Cassazione occorre specificare quale fatto non sia stato esaminato, quando e da chi e' stato dedotto in giudizio, come era provato e perche' era determinante per la decisione.
- Errori formali nella notificazione possono essere sanati se il destinatario ha comunque ricevuto e compreso l'atto; la norma sulla sanatoria va verificata caso per caso (art. 156 c.p.c.).
- I ricorsi incidentali tardivi sono inefficaci se il ricorso principale e' dichiarato inammissibile; attenzione ai termini di impugnazione e alle conseguenze delle istanze di correzione d'errore rigettate.
- Questioni relative alla legittimita' costituzionale di norme organizzative (es. composizione dei collegi con giudici onorari) possono non incidere immediatamente sui singoli processi se la Corte costituzionale ha rinviato gli effetti nel tempo.
- Se si agisce contro la responsabilita' di un professionista, la chiamata in causa degli assicuratori e la relativa distinzione tra obbligo di manleva e responsabilita' diretta devono essere curate sin dall'origine del giudizio.
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