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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10419/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni presso l'A.S.P. di Catanzaro per 12 mesi, contestata per i reati di falso ideologico in concorso (mediante induzione dell'autore materiale) aggravato dalla finalità di truffa e tentata truffa (capo 1 e 2) e per un ulteriore falso ideologico volto a occultare condotte precedenti (capo 3). Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la qualificazione dell'atto come atto pubblico (sostenendo che si trattasse di una bozza editabile), l'attendibilità e la prova documentale (copie custodite su hard disk e cloud), l'omesso esame di motivi difensivi, la mancata analisi delle esigenze cautelari, e la sproporzione della misura rispetto alla personalità, alla salute e alla situazione economica dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che i giudici di merito hanno fornito motivazione congrua e non manifesta illogicità nel ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, valorizzando le dichiarazioni (in particolare quelle confessorie rese da Valentino alla presidente dell'O.I.V. Mauro), il riscontro documentale operato dalla dott.ssa Riola e il rapporto endoprocedimentale tra il verbale e il prospetto riepilogativo trasmesso all'A.S.P. La Corte ha inoltre precisato che l'esame in sede di legittimità è limitato alla verifica della legittimità e della logicità della motivazione e non a una nuova valutazione delle prove. Ha ritenuto congrua anche la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e il rispetto del criterio di proporzionalità nella scelta e nella durata della misura.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare; la Cassazione ricorda che il suo controllo riguarda violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione e non la rinnovata valutazione delle prove di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma sulle motivazioni di ricorso in cassazione; il ricorso deduceva inosservanza di norme di rito e vizio della motivazione, censure ritenute infondate nella parte in cui chiedevano una diversa valutazione di fatto.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari; la Corte ha verificato che il Tribunale del riesame ha motivato logicamente il pericolo di reiterazione e gli altri profili cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla scelta della misura cautelare e al principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto congrua la misura applicata e la sua durata rispetto ai fatti e al profilo personale dell'indagato.

  • art. 479 cod. pen.

    Tipizzazione del falso in atti pubblici; la Corte ha confermato che l'atto (verbale) poteva essere considerato rilevante come atto pubblico endoprocedimentale poiché trasfuso in un prospetto riepilogativo avente rilevanza per la liquidazione degli emolumenti.

  • art. 2699 cod. civ.

    Richiamato nella distinzione tra prova piena e funzione degli atti pubblici; la Corte osserva che la qualità di atto pubblico può sussistere anche per atti endoprocedimentali destinati ad avere rilevanza giuridica interna.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma che impone l'autonoma valutazione al giudice che emette misura inaudita altera parte; la Corte chiarisce che non si applica all'ordinanza del riesame e quindi l'assenza di 'taglia-incolla' non è causa di nullità in quel contesto.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato per distinguere i diversi livelli di valutazione probatoria: in sede cautelare non è richiesta la prova richiesta per il giudizio di merito.

  • Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici (delibera aziendale n. 966 del 31/08/2021)

    "È fatto divieto al dipendente il salvataggio o l'installazione sul proprio device di programmi o archivi informatici (anche a titolo gratuito) prelevati da internet o strumenti peer to peer"

    Il ricorso faceva leva su violazioni del regolamento aziendale relative alla conservazione di copie informali; la Corte ha ritenuto che la copia informale non fosse centrale quale documento probante autonomo, ma utile come elemento storico-fattuale a riscontro delle dichiarazioni.

  • art. 6.3, comma 2 (citato nel regolamento aziendale)

    "È fatto divieto al dipendente il salvataggio o l'installazione sul proprio device di programmi o archivi informatici (anche a titolo gratuito) prelevati da internet o strumenti peer to peer"

    Citato dalla difesa per contestare la conformità delle copie informatiche; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini cautelari la violazione di tale divieto, posto che la copia è stata valorizzata solo come elemento di riscontro storico e non come copia digitale avente autonoma forza probatoria.

  • art. 44, comma 1-bis Codice dell'Amministrazione Digitale

    Richiamato dalla difesa per contestare la gestione e la responsabilità dell'archivio digitale; la Corte non ha ritenuto decisiva tale censura nella valutazione del quadro indiziario cautelare.

  • art. 121 cod. proc. pen. (memoria difensiva)

    Norma procedurale che disciplina memorie; la memoria difensiva è stata depositata e ribadiva le doglianze già illustrate nel ricorso.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione: non è ammessa una rivalutazione generale delle prove o della credibilità delle fonti, salvo evidenze di palese contraddizione o illogicità.
  • Le ammissioni o dichiarazioni confessorie rese dall'indagato, anche se rese in sede non formale, possono costituire elemento indiziario rilevante in sede cautelare se adeguatamente riscontrate da altri elementi documentali o testimoniali.
  • Un documento 'bozza' o editabile può assumere rilevanza come atto pubblico endoprocedimentale quando sia destinato a produrre effetti giuridici o venga trasfuso in atti successivi che incidono su posizioni giuridiche (es. prospetti per liquidazione di emolumenti).
  • Le copie informali o estratte da device personali possono essere utilizzate in fase cautelare come elementi storici di riscontro alle dichiarazioni, anche se la loro conservazione non segue le regole formali dell'archivio digitale; ciò non significa che abbiano automatica forza probatoria autonoma.
  • La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità indiziaria, proporzionalità della misura) è rimessa principalmente al giudice di merito e non è facilmente rimovibile in Cassazione salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o arbitraria.
  • Le contestazioni proceduralmente fondate sulla violazione di regolamenti interni o su criticità nella gestione informatica devono essere collegate a un concreto vizio probatorio per ribaltare la valutazione cautelare; mere criticità formali, non accompagnate da prova di inidoneità del materiale, difficilmente bastano.

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