Cassazione Penale, Sentenza n. 10408/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato non doversi procedere per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; il Procuratore deduce violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.) per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. in relazione all'art. 469, comma 1-bis c.p.p., sostenendo che dagli atti emergono indici di abitualità (resoioni del cessionario su acquisti per circa un anno e due volte a settimana; sequestro di stupefacente in più abitazioni; ammissione dell'imputato di spacciare tutti i giorni; sequestro di oltre 45.000 euro in contanti; precedenti penali con recidiva specifica e reiterata) che escludono l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata ritenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come di particolare tenuità e che gli elementi processuali indicati dal Procuratore ostano all'applicazione dell'art. 131-bis. La sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano in diversa persona fisica per il prosieguo, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i reati connessi alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nel caso era il capo di imputazione originario rispetto al quale è stato valutato il requisito della tenuità.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo e della condotta successiva, e che elementi sintomatici di abitualità (ripetizione, pluralità di illeciti, professionalità, consistenti somme di denaro, più luoghi di detenzione) ostano all'applicazione.
art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Previsione procedurale che disciplina la pronuncia di non doversi procedere prima dell'apertura del dibattimento; la sentenza emessa ai sensi di questo articolo non è appellabile dall'ufficio del pubblico ministero, ma è impugnabile in Cassazione con modalità specifiche.
art. 606, lettera b), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; il Procuratore ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 131-bis e la Corte ha ritenuto fondata la doglianza.
art. 608 cod. proc. pen.
Norma relativa alla qualificazione del rimedio: il ricorso del Procuratore è stato qualificato non per saltum ma come ricorso diretto ai sensi dell'art. 608 c.p.p., con indicazione del giudice del rinvio.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Regola la trasmissione degli atti dopo annullamento della sentenza; la Corte ha disposto la trasmissione al Tribunale di Milano in diversa persona fisica per il prosieguo del procedimento.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Principi che il giudice deve considerare nella valutazione della pena e che la giurisprudenza applica analogicamente nella valutazione della tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo.
art. 111, sesto comma, Cost.
Principio costituzionale che impone al giudice l'obbligo di motivare adeguatamente le decisioni; la Corte ha richiamato che la mancanza di adeguata motivazione non può essere compensata dall'assenza di eccezioni delle parti.
d.lgs. n. 150/2022, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1
Modifica normativa che ha inserito la considerazione della condotta successiva al reato nella valutazione della tenuità; richiamata dalla Corte come criterio da applicare nella valutazione complessiva.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e motivata: non è sufficiente un generico richiamo alla tenuità se dalla ricostruzione emergono indici rilevanti di offensività o abitualità.
- Indizi quali frequenti acquisti ripetuti (dichiarati dall'acquirente), detenzione di droga in più luoghi, ammissioni dell'imputato, grandi somme di denaro in contanti e precedenti specifici orientano verso l'esclusione della tenuità perché segnalano professionalità e serialità.
- L'abitualità, ai fini ostativi, può ritenersi sussistente anche se gli illeciti successivi non sono divenuti irrevocabili: è sufficiente l'accertamento, anche incidentale, di almeno due ulteriori illeciti della stessa indole oltre a quello in esame per escludere la tenuità.
- Il pubblico ministero può impugnare in Cassazione pronunce di non doversi procedere emesse prima del dibattimento: il ricorso può essere qualificato come ricorso diretto e la Corte può annullare la decisione se rileva errata applicazione di norme sostanziali.
- La motivazione del giudice deve affrontare e spiegare puntualmente i motivi per i quali ritiene la fattispecie di 'particolare tenuità'; l'assenza di adeguata motivazione espone la decisione al rischio di annullamento in Cassazione.
- La presentazione di un ricorso prima del deposito della motivazione non determina automaticamente inammissibilità se le censure sono riferibili al dispositivo e il vizio è apprezzabile dal solo dispositivo; tuttavia è preferibile che le parti attendano la motivazione per rendere pienamente efficaci le impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10400/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10401/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10402/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10403/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10407/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10409/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →