Cassazione Penale, Sentenza n. 10400/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del 13/05/2024 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il riesame del decreto del GIP di Vallo della Lucania che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di profitti per reati tributari (art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e connessi) per un importo nominale di euro 12.479.061,00 (di cui sequestrati € 8.705.113,33). I motivi principali del ricorso sono: incompetenza territoriale (sede legale in provincia di Lecce, lavori e banca in Lecce), mancata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per conflitto di competenza, omissione di rimessione per questione pregiudiziale, nullità del decreto per carenza di autonoma valutazione del fumus e del periculum (omesso esame della documentazione difensiva che proverebbe l'effettività dei lavori e il ruolo di general contractor), censura sull'errata valutazione dell'effettività delle fatture e dell'elemento soggettivo (dolo) e contestazione della quantificazione del sequestro (sostenendo che la misura dovrebbe riferirsi al prezzo di emissione e non al profitto dell'utilizzatore).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente sulla questione del periculum: ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania (rigettando i rilievi sulla incompetenza), ha respinto la maggior parte delle censure sul fumus e sul merito (ritendo congrua e sufficientemente motivata la valutazione indiziaria del Tribunale del riesame circa la natura 'fantasma' della società e l'inesistenza dei lavori) e ha spiegato i criteri relativi alla natura probatoria della Comunicazione di cessione del credito e all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Tuttavia ha rilevato una carenza motivazionale nel decreto genetico (GIP) circa le ragioni specifiche della anticipata ablazione finalizzata alla confisca e, soprattutto, l'assenza di chiara indicazione nell'atto di richiesta del Pubblico Ministero rispetto alla finalità perseguita (se cautelare o anticipatoria della confisca). Per tale profilo l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rimessa al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio (art. 324, co. 5 c.p.p.).
Norme richiamate
Regola generale sulla competenza territoriale; la Corte ricorda che per reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti il luogo di emissione non è sempre determinativo e può rendere applicabile il criterio speciale dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000
"luogo dell'accertamento del reato"
Norma suppletiva per la determinazione della competenza territoriale: quando non è possibile stabilire il luogo di emissione delle fatture si applica il criterio del luogo dell'accertamento del reato (luogo in cui la polizia giudiziaria ha effettuato una effettiva valutazione degli elementi).
Disciplina del sequestro preventivo; la Corte richiama la distinzione tra finalità cautelare (comma 1) e finalità anticipatoria della confisca (comma 2) e sottolinea che entrambe le finalità devono risultare dalla domanda del pubblico ministero perché il giudice non possa adottare provvedimenti per finalità non chieste.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Stabilisce che, se la motivazione del provvedimento genetico manca o non contiene autonoma valutazione degli elementi, il tribunale del riesame deve annullare l'atto; la Corte richiama gli oneri probatori a carico del ricorrente quando deduce la mancanza di autonoma valutazione.
art. 322-bis e art. 324, cod. proc. pen.
Norme relative al sequestro preventivo e al riesame: la Cassazione osserva i limiti del riesame e i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione (violazione di legge per mancanza assoluta o motivazione apparente ai sensi dell'art. 325).
art. 121, d.l. n. 34/2020 (convertito)
Disciplina lo sconto in fattura e la cessione del credito per interventi agevolati (es. bonus facciate); la Corte spiega che il fatto generatore del credito sono le spese effettivamente sostenute per gli interventi e che la fattura documenta tale fatto; la Comunicazione di cessione serve invece a rendere efficace la cessione nei confronti dell'Erario, non a provare l'esistenza del fatto generatore.
Configurazione del reato di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte osserva che è sufficiente l'intento di far conseguire a terzi un credito d'imposta inesistente (non è necessario l'effettivo riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia).
Norma che esclude talune forme di concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti; la Corte chiarisce che l'applicazione dell'art. 9 non impedisce comunque, nel caso in cui non siano contestati reati all'utilizzatore, l'applicazione ordinaria del concorso per il reato dell'emittente, consentendo il sequestro sui beni dell'emittente/detentore del profitto.
Massime di principio
- Competenza territoriale: per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, se non è possibile identificare il luogo di emissione, la competenza può essere fissata nel luogo dell'accertamento del reato (Ufficio di polizia giudiziaria che ha effettuato la valutazione effettiva degli elementi).
- Valore probatorio della Comunicazione di cessione: la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate non sostituisce la fattura né prova il fatto generatore del credito; è atto che rende efficace la cessione verso l'Erario, mentre la prova dell'intervento/lavoro rimane nella documentazione fiscale (fatture, stato avanzamento, ecc.).
- Fumus e periculum nel sequestro cautelare: il GIP deve motivare specificamente sia il fumus (indiziabilità del reato) sia il periculum in mora (pericolo concreto di dispersione o di monetizzazione/occultamento del profitto). Se la motivazione genetica è carente in ordine alla finalità anticipatoria della confisca e la richiesta del PM non è chiara, il tribunale del riesame non può sanare l'omissione e la Cassazione può annullare con rinvio.
- Onere del ricorrente in Cassazione: chi deduce omissioni nel riesame deve allegare e provare l'esistenza, negli atti trasmessi, dell'elemento indiziario decisivo omesso e spiegare perché fosse dirimente; critiche meramente alternative o ricostruzioni logiche diverse sono generalmente inammissibili in sede di legittimità.
- Natura del reato d'art. 8 d.lgs. n. 74/2000: è sufficiente l'intento di consentire a terzi il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente (anche se poi il credito non viene riconosciuto o monetizzato); l'emissione di fatture false che mirano a creare crediti fittizi integra il fumus del reato.
- Sequestro del profitto: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto sui crediti fittizi presenti nel 'cassetto fiscale' della società emittente quando emergano elementi indiziari che ne attestino la natura e la pericolosità di dispersione/monetizzazione.
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