Cassazione Penale, Sentenza n. 10401/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07-06-2023 che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha riqualificato i reati nella forma aggravata (art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6 DPR 309/1990) e ha ritenuto operativa l'associazione di cui al capo K almeno sino a febbraio 2016. Le difese contestano in particolare: la valutazione della persistenza dell'associazione fino al 2016 basata sulle dichiarazioni del collaboratore Domenico Altieri (mancata verifica della credibilità estrinseca e carenza di riscontri); il mancato riconoscimento della prescrizione per singoli partecipi (soprattutto per quelli con ultime captazioni nel 2014 o 2015); il travisamento delle dichiarazioni di Altieri e l'erronea valutazione delle intercettazioni; vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto processuale (art. 192 c.3 cod. proc. pen., art. 58 legge n. 689/1981, art. 157 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi nel complesso infondati quanto alla valutazione di merito sulla persistenza dell'attività del sodalizio fino al febbraio 2016, confermando che la Corte d'appello ha compiuto una valutazione coerente e non manifestamente illogica della credibilità del collaboratore Altieri integrata con riscontri investigativi. Tuttavia, tenuto conto del decorso dei termini di prescrizione, la Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il residuo reato associativo (capo K) nei confronti dei partecipi Vincenzo Berriola, Luigi Ambrosino, Giovanni Tafuro, Giuseppe Pizzella e Salvatore Casalino, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per questi soggetti. I ricorsi di Gioacchino Silvestri, Benedetto Cava e Annabella Cava sono stati rigettati e a loro carico sono state poste le spese processuali. La pronuncia precisa anche i termini temporali di maturazione della prescrizione (tenendo conto della sospensione per Covid e di una successiva astensione difensori).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
I reati fine sono stati riqualificati nella fattispecie aggravata prevista dal comma 5; tale riqualificazione fu operata dalla Corte territoriale in sede di rinvio
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6
I reati associativi sono stati ritenuti nella forma attenuata ex art. 74 comma 6; nonostante il riconoscimento della fattispecie attenuata, la Corte ha valutato la persistenza dell'associazione fino al 2016
Richiamato il limite di pena previsto per l'associazione, con riferimento alla qualificazione dell'associazione di tipo mafioso/di criminalità organizzata richiamata nella motivazione
Legge n. 689 del 1981, art. 58
Invocata dalla difesa di Berriola per chiedere conversione della pena detentiva; la Corte ha ritenuto inammissibile o comunque non decisivo tale motivo, assorbito dalla declaratoria di prescrizione per alcuni ricorrenti
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Richiamato dalle difese per contestare la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla attendibilità di Altieri fosse adeguatamente motivata e non violasse la norma
Ammissibilità del motivo relativo a vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e delle circostanze personali (richiamato nel ricorso di Silvestri)
Codice di procedura penale, art. 238-bis
Riferimento all'acquisizione nel processo di atti provenienti da altro giudizio (sentenza del Tribunale di Nola acquisita ex art. 238-bis); la Corte ha però distinto i diversi ambiti valutativi tra riti differenti
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati
Massime di principio
- La valutazione della persistenza temporale di un'associazione a delinquere può legittimamente fondarsi su dichiarazioni di collaboratori se queste risultano coerenti e riscontrate da attività investigative; la Cassazione non rivede i fatti quando la motivazione del giudice di merito è razionale e priva di illogicità.
- Pronunce diverse tra giudici (es. Tribunale e Corte d'appello) su retrodatazione delle condotte possono coesistere: riti diversi e patrimonio probatorio non identico possono giustificare valutazioni divergenti senza inconciliabilità formale.
- La prescrizione va calcolata con attenzione al dies a quo individuato dal giudice e tenendo conto di sospensioni (es. disciplina emergenziale Covid, astensioni), e può comportare annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.
- La mera proposta di una lettura alternativa del materiale probatorio non è sufficiente in Cassazione: è necessario dimostrare vizi di motivazione, contraddizioni o illogicità nella decisione del merito.
- Il ruolo e la posizione soggettiva degli imputati (promotori/apicali vs. semplici partecipi) influenzano la durata del termine di prescrizione e la valutazione della persistenza dell'attività criminosa.
- Se la prova della prosecuzione dell'attività criminosa manca di riscontri oggettivi (intercettazioni, pedinamenti, documentazione) la dichiarazione di un collaboratore necessita di accurato vaglio critico; tuttavia, riscontri parziali o osservazioni investigative possono renderla comunque decisiva.
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