Cassazione Penale, Sentenza n. 26075/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per aver indicato nelle dichiarazioni IVA relative agli anni 2016, 2017 e 2018 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture collegate a un presunto appalto/somministrazione di manodopera ritenuto fittizio o comunque inesistente. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro censure: 1) omessa motivazione sul motivo nuovo di appello, proposto con memoria tempestiva, con cui aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando il pagamento rateale del debito tributario, l'esiguità dell'imposta evasa e la non abitualità; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, sostenendo che le operazioni fossero state considerate esistenti ai fini IRES e che, comunque, dai contratti emergesse un appalto genuino o una somministrazione lecita con assunzione del rischio d'impresa da parte della società appaltante; 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché la Corte di appello avrebbe riqualificato le fatture da oggettivamente a soggettivamente inesistenti, privandolo di adeguate possibilità difensive; 4) vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo, assumendo che il corrispettivo era stato integralmente pagato e che non vi fosse un reale intento evasivo, poiché un'eventuale somministrazione lecita avrebbe comportato IVA solo sull'utile del somministrante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha affermato che, in presenza di doppia conforme, le censure sulla valutazione del compendio probatorio erano meramente rivalutative; che la motivazione di merito era logicamente coerente nel ritenere non genuino l'appalto e nel desumere il dolo di evasione dal vantaggio fiscale ottenuto mediante il meccanismo fraudolento; e che non vi era violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, potendo la condanna intervenire per operazioni soggettivamente inesistenti anche a fronte di contestazione originaria di operazioni oggettivamente inesistenti. È stato invece accolto il primo motivo, poiché la Corte di appello aveva omesso ogni motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. formulata con memoria. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente al punto relativo alla particolare tenuità del fatto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio su tale solo profilo; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l'uso di documenti relativi a operazioni inesistenti comprende sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva.
La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere esaminata e motivata dal giudice di merito; l'omissione integra vizio motivazionale censurabile in cassazione.
È la base formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione.
Impone l'obbligo di motivazione del provvedimento; la sua violazione è ravvisabile quando manchi la disamina di una specifica richiesta difensiva rilevante.
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando l'imputazione contesti fatture per operazioni inesistenti e la condanna riguardi operazioni soggettivamente inesistenti, poiché la fattispecie ex art. 2 d.lgs. 74/2000 ricomprende entrambe le ipotesi.
Non risulta violato se la diversa qualificazione dell'inesistenza delle operazioni non altera il nucleo fattuale contestato e non incide sulle facoltà difensive in modo sostanziale.
La memoria depositata ai fini del giudizio di appello può contenere motivi nuovi, che il giudice deve valutare.
Richiamato quale base per la proposizione di motivi nuovi in appello tramite memoria.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
Serve a distinguere appalto genuino e somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione del rischio d'impresa e alla direzione dei lavoratori.
art. 75 d.lgs. n. 276 del 2005
Richiamato dalla difesa per sostenere la regolarità della società appaltante/somministrante; la Corte ne ha però valorizzato solo il dato autorizzatorio temporale nei limiti indicati dalla motivazione di merito.
Non citato come norma contestata, non pertinente.
Massime di principio
- Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l'inesistenza rilevante non è solo quella oggettiva: la fattispecie ricomprende anche le operazioni soggettivamente inesistenti, sicché la condanna per l'una non viola il principio di correlazione se l'imputazione descrive comunque l'uso di fatture per operazioni inesistenti.
- Quando vi è doppia conforme, le censure di legittimità che si limitano a contestare la valutazione delle prove o a proporre una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se non individuano specifici e decisivi passaggi illogici della motivazione.
- In tema di reati tributari, il dolo di dichiarazione fraudolenta consiste nella consapevolezza di utilizzare documenti attestanti operazioni inesistenti al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale; il vantaggio può derivare anche dal meccanismo che consente di dedurre costi non dovuti e detrarre IVA indebitamente.
- L'eccezione di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., se specificamente proposta con un motivo di appello o con memoria ritualmente depositata, deve essere esaminata e motivatamente decisa dal giudice di merito; la sua omissione determina annullamento con rinvio sul solo punto.
- Nel giudizio rescissorio limitato alla valutazione della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale, perché sull'accertamento del reato si è formato un giudicato progressivo.
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