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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26078/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto dichiarato penalmente responsabile per omesso versamento dell'IVA per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 quale legale rappresentante di una società poi fallita. In esecuzione erano stati adottati diversi provvedimenti: una confisca diretta del profitto nei confronti della società e una confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante per il solo anno 2014; successivamente, con altra decisione, era stata disposta la confisca per equivalente anche per gli anni 2015, 2016 e 2017. Il ricorrente aveva chiesto la revoca della confisca, deducendo che il concordato fallimentare della società, poi integralmente eseguito e comprensivo dei crediti IVA degli anni 2014 e 2015, avesse soddisfatto il credito tributario e reso ingiustificata l'ablazione nei suoi confronti. Con il ricorso per cassazione egli ha sostenuto: 1) violazione dell'art. 666 c.p.p. per insussistenza di un giudicato esecutivo ostativo, sia perché l'ordinanza che aveva disposto la confisca per equivalente per gli anni 2015-2017 gli era stata notificata dopo il deposito della sua istanza, sia perché le decisioni esecutive possono essere riviste in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi elementi, richiamando anche una successiva pronuncia di legittimità intervenuta sulla confisca disposta nei confronti della società; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere esteso al ricorrente l'effetto della decisione favorevole intervenuta in favore della società, essendo la confisca diretta nei confronti della società e quella per equivalente a suo carico tra loro interdipendenti e comunque non potendosi operare una duplicazione ablativa del medesimo profitto; 3) violazione dei principi di proporzionalità e corrispondenza tra confisca e profitto, perché il profitto tributario sarebbe già stato integralmente soddisfatto dalla società in sede concorsuale e la confisca per equivalente non potrebbe eccedere il vantaggio effettivamente conseguito né tradursi in una duplicazione della pretesa ablativa.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha qualificato l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. contro un provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione in materia di confisca. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo affinché provveda sull'opposizione in contraddittorio secondo il rito dell'art. 666 c.p.p. La decisione impugnata non è stata annullata nel merito, ma l'atto è stato convertito nel rimedio corretto e rimesso al giudice dell'esecuzione per la trattazione formale.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    individua il reato di omesso versamento dell'IVA posto a fondamento delle confische oggetto del giudizio esecutivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    invocato come parametro del ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocato come parametro del ricorso per dedurre vizio di motivazione.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    per i provvedimenti de plano del giudice dell'esecuzione il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, da trattare in contraddittorio.

  • art. 666 c.p.p.

    disciplina il procedimento esecutivo in contraddittorio; il ricorso diretto per cassazione contro il provvedimento de plano va convertito in opposizione secondo tale rito.

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...]. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza sulle questioni di confisca e richiama il procedimento semplificato di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione decide de plano su confisca o restituzione, il mezzo di reazione non è il ricorso diretto per cassazione, ma l'opposizione al medesimo giudice ex art. 667, comma 4, c.p.p., da trattare con le forme dell'art. 666 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione proposto direttamente contro un'ordinanza de plano del giudice dell'esecuzione in materia di confisca non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente, in applicazione dei principi di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca comprende la decisione sulla revoca o restituzione dei beni e impone il rispetto del rito esecutivo camerale quando il provvedimento sia stato adottato senza formalità.
  • La deduzione di un preteso giudicato esecutivo non consente di eludere il corretto rimedio impugnatorio: prima di valutare il merito delle censure, occorre verificare se l'atto impugnato sia stato emesso secondo il procedimento de plano previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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