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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26081/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto in fatto rappresentante di fatto di una società cooperativa e giudicato con rito abbreviato, era stato condannato per omesso versamento dell'IVA dovuta per il periodo d'imposta 2019, per un importo di 531.322,00 euro, con confisca del profitto anche per equivalente. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) ha censurato l'affermazione di responsabilità per difetto di motivazione e violazione di legge in tema di elemento soggettivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato compiutamente le deduzioni difensive sulla crisi di liquidità derivante dal mancato riconoscimento di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo e che tale crisi avrebbe reso impossibile il pagamento; 2) ha contestato la confisca, deducendo l'assenza di un effettivo profitto e la necessità di evitare duplicazioni e di ripartire la misura tra i concorrenti, richiamando principi di recente elaborazione in tema di confisca nei reati tributari; 3) ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena fosse stata determinata in modo eccessivo e che le attenuanti generiche dovessero essere concesse nella massima estensione, anche in ragione della modesta gravità del fatto e della prassi di importi superiori alla soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Sul dolo, ha affermato che la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza per l'omesso versamento IVA se non si dimostra di avere adottato tutte le iniziative possibili per pagare il tributo; ha ritenuto inoltre che, nel caso concreto, il preteso effetto della contestazione del credito ricerca e sviluppo non fosse riferibile al debito IVA del 2019, poiché l'annullamento delle compensazioni era intervenuto solo dopo la consumazione del reato e riguardava debiti previdenziali, non l'IVA. Sulla confisca, ha richiamato i principi per cui, nei reati tributari commessi da più concorrenti nell'interesse dell'ente, la confisca per equivalente può essere disposta entro il limite del profitto complessivo conseguito dall'ente, senza duplicazioni del vincolo; nel caso concreto ha escluso che vi fosse un error nell'applicazione di tali principi. Sul trattamento sanzionatorio, ha reputato correttamente motivata la determinazione della pena e il diniego di un maggior beneficio delle attenuanti generiche, rilevando che la pena base era sotto la media edittale e che le valutazioni di gravità erano sorrette dall'importo evaso e dai precedenti penali. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Integra il reato di omesso versamento IVA; la colpevolezza non è esclusa dalla mera crisi di liquidità, salvo prova che l'imputato abbia posto in essere tutte le iniziative esigibili per adempiere e che l'inadempimento sia dipeso da fatti non imputabili e non dominabili.

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla colpevolezza; la Corte ribadisce che la volontà omissiva va valutata in concreto, ma nel caso specifico non emerge una forza maggiore o un impedimento non imputabile.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma del perimetro del sindacato di legittimità evocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Disciplina la confisca nei reati tributari; la Corte afferma la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e la possibilità di applicarla nei limiti del profitto complessivo, evitando duplicazioni, anche in caso di concorso di persone.

  • art. 42 cod. proc. pen.

    Nel testo è menzionato per errore materiale nel terzo motivo come 'cod. prec. pen.'; il riferimento sostanziale è al vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Censura di legittimità utilizzata per contestare responsabilità, confisca e pena, ma ritenuta infondata perché diretta in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento IVA, la crisi di liquidità del contribuente non vale di per sé a escludere la responsabilità penale: occorre dimostrare che l'agente abbia esperito tutte le iniziative concretamente esigibili per adempiere e che l'inadempimento dipenda da fattori non imputabili e non governabili.
  • La forza maggiore può escludere il reato solo quando l'impossibilità di adempiere derivi da fatti estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore e insuscettibili di rimedio tempestivo; non è sufficiente una generica difficoltà finanziaria o una scelta imprenditoriale di gestione della liquidità.
  • Ai fini dell'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, la verifica del dolo deve confrontarsi con il momento consumativo del reato: eventi successivi, come rettifiche contabili o annullamenti di compensazioni intervenuti dopo la scadenza, non sono idonei a escludere ex post la volontà omissiva già perfezionata.
  • Nei reati tributari commessi in concorso nell'interesse di una persona giuridica, la confisca per equivalente non può determinare una duplicazione del vincolo oltre il profitto complessivo conseguibile dall'ente; il giudice deve comunque evitare un'ablazione superiore al vantaggio economico derivante dal reato.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di diversa valutazione degli elementi di merito; la motivazione è sufficiente se il giudice indica i criteri utilizzati per la determinazione della pena e per il diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConfisca

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