Cassazione Penale, Sentenza n. 26077/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, sezione penale minorenni, aveva confermato la condanna di primo grado per un episodio di violenza sessuale aggravata commesso, secondo l'imputazione, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ai danni di una minorenne che si trovava addormentata e sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. La condotta contestata consisteva nell'abusare della sua condizione di inferiorità fisica e psichica, tenendola schiacciata in posizione prona e premendo con una mano sulle spalle mentre la persona offesa cercava di rialzarsi e opponeva un dissenso espresso. In cassazione la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova. In sintesi, ha sostenuto: che la Corte di appello si sarebbe limitata a recepire la motivazione di primo grado senza autonoma valutazione; che i testimoni della festa avrebbero escluso che la persona offesa fosse rimasta sola con l'imputato; che sarebbe illogico il riferimento a un vanto dell'imputato circa un rapporto orale; che la madre della persona offesa non era stata escussa, sicché mancava prova del racconto confidenziale; che la vittima non sarebbe stata sopraffatta dallo shock, avendo invece conservato per anni la felpa con tracce di sperma; che non sarebbe stata adeguatamente considerata la precedente situazione personale della minore e un provvedimento del Tribunale per i minorenni che evocava possibili condotte manipolative. La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che si trattava di una "doppia conforme", per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla mancata considerazione di temi decisivi o a travisamenti manifesti comuni a entrambi i gradi di merito. Ha quindi ritenuto che la Corte di appello avesse affrontato in modo congruo e non illogico tutti i profili dedotti, valorizzando la coerenza interna ed esterna del racconto della persona offesa, le testimonianze convergenti circa l'uso di alcol e stupefacenti durante la festa, lo stato di vulnerabilità della vittima, il riscontro nel racconto di un teste su una frase riferita dall'imputato, e il percorso di disagio e graduale emersione della denuncia attestato da altri operatori. La Corte ha escluso che le censure difensive si confrontassero con reali vizi della motivazione, ritenendole piuttosto una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. Ha inoltre precisato che, trattandosi di ricorso proposto da soggetto minorenne, non si applica la condanna alle spese processuali né al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 81 c.p.
richiamato nell'imputazione per l'esecuzione del medesimo disegno criminoso.
art. 609-bis, commi 1 e 2, n. 1, c.p.
fattispecie base di violenza sessuale contestata, con abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
art. 609-ter, n. 5, c.p.
aggravante contestata nel capo di imputazione.
art. 29 d.lgs. n. 272 del 2009
richiamato per escludere, nel caso di ricorso proposto da minorenne, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato nel dispositivo finale per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione non può risolversi in una diversa lettura delle prove, ma deve individuare un effettivo vizio logico-argomentativo, una contraddizione manifesta o l'omesso esame di un tema decisivo dedotto in appello.
- In presenza di "doppia conforme", le due motivazioni di merito si integrano in un unico corpo argomentativo; il ricorso per cassazione può quindi investire solo omissioni o travisamenti decisivi non già valutati coerentemente nei due gradi.
- La deposizione della persona offesa nei reati sessuali può, da sola, fondare l'affermazione di responsabilità, ma il giudice deve verificarne con particolare rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, specie se la vittima sia portatrice di possibili interessi nel processo.
- L'eventuale assenza di riscontri medico-legali non è di per sé decisiva se il giudice di merito spiega logicamente che essa deriva da condotte successive della vittima o da circostanze che hanno impedito la conservazione delle fonti di prova.
- Il giudice di appello non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione complessivamente idonea a mostrare che i fatti decisivi e le deduzioni rilevanti sono stati considerati e disattesi anche implicitamente se incompatibili con la decisione.
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