Cassazione Penale, Sentenza n. 26074/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la condanna di un imputato per alcuni capi e, per il coimputato, la condanna per altri capi in concorso, dichiarando invece non doversi procedere per due capi perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena finale. Avverso tale decisione entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione. Il primo imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di continuazione e di singoli aumenti di pena. Il secondo imputato articolava tre motivi: con il primo lamentava violazione di legge processuale e mancata assunzione di una prova decisiva sul capo relativo a un fatto estinto per prescrizione, sostenendo che la decisione di merito si fosse fondata solo sulla querela e che fosse stata illegittimamente rigettata la richiesta di escutere una testimone ritenuta decisiva per chiarire la data di conoscenza del fatto e quindi la tempestività della querela; con il secondo deduceva violazione di legge processuale sulla tardività della querela in relazione a un altro capo, assumendo che la persona offesa avesse conosciuto il fatto mesi prima della proposizione della querela; con il terzo riproponeva la censura sulla continuazione e sugli aumenti di pena. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo motivo del primo ricorrente e il terzo motivo del secondo, perché nuovi rispetto ai motivi di appello e non specificamente confutati rispetto al riepilogo contenuto nella sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo del secondo ricorrente perché, avendo i capi contestati già formato oggetto di declaratoria di prescrizione, le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione dei fatti o una nuova assunzione di prove per pervenire a una pronuncia più favorevole nel merito, senza però prospettare l'evidenza dei presupposti per una assoluzione ex art. 129 c.p.p. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze sulla continuazione e sugli aumenti di pena erano nuove e quindi non deducibili per la prima volta in sede di legittimità; ha poi escluso l'ammissibilità delle censure riferite ai capi già dichiarati estinti per prescrizione, perché formulate per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura della querela senza indicare l'evidenza della causa di proscioglimento nel merito richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. Conseguentemente ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 507 c.p.p.
ex art. 507 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla richiesta difensiva di assunzione di una testimonianza ritenuta decisiva.
art. 129 c.p.p.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
la Corte ribadisce che, dopo la declaratoria di prescrizione, la richiesta di proscioglimento nel merito è ammissibile solo se risulta l'evidenza della causa di non punibilità, senza necessità di ulteriori valutazioni o nuove prove.
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili per la prima volta censure non specificamente proposte nei motivi di appello o non confutate rispetto al riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata; tali doglianze sono qualificabili come nuove e quindi inammissibili.
- Quando il giudice di merito ha già dichiarato estinto il reato per prescrizione, il ricorso per cassazione che miri a ottenere un proscioglimento più favorevole nel merito è inammissibile se non indica in modo chiaro l'evidenza dei presupposti per l'assoluzione ex art. 129 c.p.p.
- La contestazione della mancata assunzione di prove o della tardività della querela non può tradursi in una sollecitazione alla rivalutazione del merito o del compendio probatorio, ove non sia dedotta una manifesta evidenza della causa di proscioglimento invocata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di colpa esclusa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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