Cassazione Penale, Sentenza n. 26076/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
La controversia
La vicenda riguarda la convalida giudiziale di un provvedimento questorile di divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia per cinque anni. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. deducendo: la violazione del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore per la convalida, poiché la notifica era avvenuta alle 12 del 13/04/2026 e l'ordinanza risultava depositata il 15/04/2026 senza indicazione dell'orario; il diniego di accesso agli atti nella fase procedimentale; un errore nel dispositivo che richiamava un provvedimento del Questore in data 30/01/2023; l'assenza di una valutazione sull'attualità della pericolosità del destinatario; vizi motivazionali sull'identificazione del ricorrente e sulla mancata individuazione delle condotte; la violazione del principio di gradualità delle prescrizioni, in relazione alla doppia presentazione per le partite casalinghe e all'estensione anche alle partite amichevoli. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto, mentre la difesa ha insistito per l'accoglimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che la convalida del provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica all'interessato, perché la violazione del termine compromette il diritto di difesa e integra una nullità generale. Poiché dagli atti risultava solo la data di deposito dell'ordinanza, ma non l'orario, e non vi erano altri elementi per stabilire che il termine fosse stato rispettato, l'incertezza è stata risolta in favore del destinatario della misura. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'obbligo di presentazione, dichiarando l'inefficacia del corrispondente provvedimento del Questore. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Sassari.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, legge 12 dicembre 1989 n. 401
la convalida dell'obbligo di presentazione imposto dal questore in materia di manifestazioni sportive non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato; l'inosservanza del termine comporta nullità generale e caducazione della misura
art. 6, legge 12 dicembre 1989 n. 401
disciplina le misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, incluse le prescrizioni accessorie oggetto di convalida giudiziale
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione contro la violenza sportiva, la convalida giudiziale dell'obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima del decorso di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato.
- Se dagli atti non è possibile verificare con certezza la tempestività della convalida, l'incertezza processuale deve essere risolta in favore del destinatario della misura, con caducazione del provvedimento.
- In presenza di una disciplina che incide sulla libertà personale, non è consentito colmare con presunzioni la mancanza dell'indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza di convalida.
- La violazione del termine per la convalida dell'obbligo di presentazione integra una nullità generale, poiché impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- Quando il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente, restano assorbite le ulteriori censure sulla motivazione, sull'identificazione del destinatario e sulla proporzionalità delle prescrizioni.
Come è indicizzato
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