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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26073/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro preventivo di crediti d'imposta disposti in relazione a un'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640-bis c.p., con richiamo anche alla disciplina sui crediti fiscali e ai controlli dell'Agenzia delle Entrate. La società, quale prima cessionaria del credito e terzo interessato, aveva chiesto la revoca del sequestro; il G.i.p. aveva rigettato l'istanza e il Tribunale di Lecce, in appello cautelare, aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 640-bis c.p., contestando l'affermazione secondo cui gli interventi edilizi presupposto dei crediti sequestrati non potrebbero essere differiti sine die e sostenendo che il termine di ultimazione dei lavori andrebbe desunto da altre discipline normative, anche in tema di agevolazioni fiscali e dal D.L. n. 11/2023 sul blocco dei crediti; ha inoltre censurato l'assunto che i lavori generanti il credito non sarebbero mai stati avviati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 74/2000 per difetto di dolo specifico. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze, ritenendo il ricorso inammissibile per assenza di valida procura speciale, per difetto di legittimazione sostanziale a contestare i presupposti del sequestro in capo al terzo interessato e per mancata deduzione di un concreto e attuale interesse al dissequestro, nonché della propria buona fede ed estraneità ai reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e richiamando il criterio della non imputabilità in colpa della causa di inammissibilità. Le censure sulla natura e sul termine dei lavori edilizi, sull'esistenza dei lavori e sul dolo specifico non sono state esaminate nel merito, poiché assorbite dalla preliminare inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    richiamato come titolo di reato presupposto della misura cautelare reale; le doglianze della ricorrente tendevano a contestarne la configurabilità in relazione ai crediti d'imposta sequestrati.

  • D.Lgs. n. 74/2000, artt. 8 e 10

    invocati dalla ricorrente per lamentare l'assenza del dolo specifico; la Corte non esamina il merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 100 c.p.p.

    la procura speciale del difensore del terzo interessato è necessaria a pena di inammissibilità nel riesame/appello cautelare reale; non servono formule sacramentali, ma deve emergere la chiara volontà di conferire il mandato difensivo per quella specifica procedura.

  • art. 122 c.p.p.

    richiamato per distinguerlo dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p.; la prima attribuisce la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, la seconda conferisce un mandato difensivo.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.L. 16 febbraio 2023, n. 11

    richiamato dalla ricorrente come possibile riferimento normativo per escludere il reato, ma senza rilievo decisivo nella decisione, che si fonda sull'inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende, subordinata alla mancanza di ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame o di appello avverso provvedimenti reali, il terzo interessato deve essere munito di valida procura speciale al difensore; la procura è sufficiente se esprime chiaramente la volontà di affidare a un determinato professionista la tutela difensiva nella specifica procedura, senza necessità di formule solenni.
  • Il terzo che chieda la restituzione del bene sequestrato non può utilizzare l'impugnazione cautelare reale per contestare in generale i presupposti della misura, ma deve limitarsi a dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e la propria estraneità al concorso nel reato.
  • Ai fini della legittimazione a ricorrere contro il sequestro preventivo, il terzo interessato deve allegare in modo concreto e attuale il proprio interesse al dissequestro, nonché la buona fede e l'estraneità alle condotte criminose; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni preliminari, la Corte non è tenuta a scrutinare nel merito le censure sostanziali relative alla configurabilità del reato, all'elemento soggettivo o alla disciplina normativa invocata dalla parte.
  • La condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende consegue all'inammissibilità del ricorso, salvo che risulti che la causa di inammissibilità non sia stata determinata da colpa della parte.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniTruffaDichiarazione fraudolenta
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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