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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25240/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo del fallimento del terzo datore di ipoteca di un credito derivante da mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria. Il tribunale aveva ammesso parzialmente il credito al passivo, rigettando le eccezioni del fallimento: in particolare aveva escluso la revocatoria dell'atto di costituzione di ipoteca, nonché le eccezioni di annullabilità per difetto di poteri e per conflitto di interessi, e aveva rideterminato il quantum ammesso. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: il primo denunciava la violazione degli artt. 52 e 93 l.fall. per avere ritenuto ammissibile l'insinuazione al passivo del titolare di ipoteca sul bene del fallito terzo datore; i motivi successivi censuravano il rigetto dell'eccezione revocatoria ex art. 95 l.fall. e art. 2901 c.c., sia quanto alla natura onerosa dell'atto, sia quanto all'elemento soggettivo desunto per presunzioni, sia per omesso esame di fatti decisivi; altri motivi riguardavano il rigetto delle eccezioni di annullabilità ex artt. 2475-bis e 2475-ter c.c. per difetto di poteri e conflitto di interessi. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale parziale, lamentando la violazione delle norme sull'onere della prova in ordine alla capienza del patrimonio residuo. La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo decisivo il contrasto con il successivo orientamento delle Sezioni Unite, che esclude per i creditori ipotecari di debiti altrui la possibilità di insinuarsi al passivo del fallimento del terzo datore; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato, cassando senza rinvio il decreto impugnato perché il giudizio non poteva essere iniziato né proseguito in sede di accertamento del passivo fallimentare.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbiti gli altri otto motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato parziale, ha cassato senza rinvio il decreto del Tribunale di Milano perché il giudizio di insinuazione al passivo non era proponibile nei confronti del fallimento del terzo datore di ipoteca, e ha compensato integralmente le spese per la sopravvenienza dell'orientamento nomofilattico. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 l.fall.

    I creditori garantiti da ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento, quando il credito è verso un soggetto diverso dal fallito, non possono utilizzare il procedimento di verificazione dello stato passivo.

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di insinuazione al passivo è riservata ai creditori del fallito o a chi agisca per restituzione o rivendica, non ai creditori garantiti da un terzo datore di garanzia.

  • art. 95 l.fall.

    L'eccezione revocatoria relativa all'atto di costituzione dell'ipoteca era stata proposta in sede di opposizione allo stato passivo.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato per la revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione di ipoteca; la Corte non entra nel merito dei relativi motivi perché assorbiti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nei motivi sullo stato soggettivo e sulle presunzioni semplici; i relativi profili restano assorbiti.

  • art. 2475-bis c.c.

    Norma invocata per l'annullabilità dell'atto costitutivo di ipoteca per assenza di poteri; motivo assorbito.

  • art. 2475-ter c.c.

    Norma invocata per l'annullabilità per conflitto di interessi; motivo assorbito.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è disposta perché il processo non poteva essere iniziato o proseguito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sull'onere della prova della capienza del patrimonio residuo; motivo assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito della lite.

  • Cass. Sez. U, 8557/2023

    Le Sezioni Unite hanno affermato che i creditori ipotecari o pignoratizi per debiti di terzi non possono insinuarsi al passivo del fallimento del terzo datore, ma solo intervenire nella ripartizione dell'attivo.

Massime di principio

  • Il creditore assistito da ipoteca o pegno costituiti da un terzo datore non è, per ciò solo, creditore del fallito e non può insinuarsi al passivo fallimentare mediante il procedimento di verifica dello stato passivo.
  • Nel fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, la tutela del creditore garantito si esercita nella fase distributiva dell'attivo, per partecipare alla ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene vincolato, non nella verifica del passivo.
  • Quando il giudizio è stato instaurato in un rito o in una sede processuale non consentita dalla legge, la Corte può cassare senza rinvio se il processo non poteva essere iniziato o proseguito.
  • Se una questione viene assorbita per difetto del presupposto processuale principale, restano assorbite anche le censure relative al merito della revocatoria, dell'annullabilità dell'atto e dell'onere probatorio.
  • L'intervento nomofilattico sopravvenuto delle Sezioni Unite può costituire giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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