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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22567/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel passivo di un fallimento era stato ammesso il credito di un professionista per complessivi euro 507.520. Il giudice delegato aveva riconosciuto la prededuzione solo per l'attività svolta per la predisposizione del piano di concordato preventivo, mentre aveva collocato in privilegio il credito relativo alla consulenza e rappresentanza tributaria per accertamenti fiscali relativi ad annualità pregresse e quello per la predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. Il tribunale, decidendo sull'opposizione del professionista, aveva escluso la prededuzione sia per le prestazioni rese nei procedimenti tributari, perché anteriori all'apertura della procedura e non funzionali all'ammissione del concordato, sia per l'attività relativa al piano di ristrutturazione, ritenendo che l'accordo di ristrutturazione non avesse natura di procedura concorsuale. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che il tribunale aveva indebitamente valorizzato la distanza temporale tra le prestazioni e l'apertura della procedura, mentre doveva verificare se l'incarico fosse stato finalizzato alla soluzione unitaria della crisi e quindi funzionale al concordato; con il secondo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo della funzionalità dell'attività svolta alle sorti della procedura concorsuale; con il terzo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo del vantaggio conseguito dalla società per la riduzione delle pretese erariali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non coglieva la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva escluso la prededuzione non solo per ragioni temporali, ma soprattutto perché le attività tributarie non erano funzionali all'ammissione del concordato; inoltre, il ricorrente non aveva specificamente censurato la seconda autonoma ragione di diniego della prededuzione relativa all'accordo di ristrutturazione. Quanto ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha osservato che essi riguardavano non un fatto storico decisivo omesso, ma questioni e argomentazioni difensive sulla funzionalità dell'attività e sui vantaggi economici prodotti, dunque insuscettibili di censura nei limiti del vizio dedotto. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e ai conseguenti oneri ex d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    La prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura; nel caso dei professionisti, la prestazione deve essere direttamente strumentale e con inerenza necessaria alle finalità della procedura concorsuale, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice di merito.

  • art. 161 l. fall.

    È richiamato come riferimento alla domanda di concordato rispetto alla quale si valuta la funzionalità della prestazione professionale.

  • art. 182-bis l. fall.

    L'accordo di ristrutturazione dei debiti è ricondotto agli istituti del diritto concorsuale; il relativo richiamo serve a correggere l'affermazione del tribunale che lo aveva escluso da tale ambito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi e si risolve in un "non motivo" è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non consente di censurare argomentazioni difensive, elementi istruttori o questioni astratte.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata su un punto di diritto erroneamente affermato, senza incidere sul dispositivo quando la ratio decisiva resta ferma.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per definire il fatto principale, costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il credito del professionista può essere ammesso in prededuzione nel fallimento successivo solo se la prestazione è stata funzionale, secondo una verifica ex ante, alla procedura concorsuale cui era diretta, con contributo diretto e necessario alle sue finalità di conservazione o incremento dei valori aziendali.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su più autonome ragioni, la mancata censura di una sola di esse rende il motivo inidoneo e quindi inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di argomentazioni difensive, di risultanze istruttorie o di profili di mera funzionalità giuridica già esaminati dal giudice di merito.
  • L'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. appartiene all'area concorsuale; tuttavia, la prededuzione del credito professionale va comunque verificata in concreto in base alla sua effettiva strumentalità alla procedura o all'istituto di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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